L’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento del 12 febbraio 2021, comunica il nuovo modello per la cessione del credito. Ecco come incassare il 60% del canone di locazione in questi casi, con la corretta compilazione del modello dell’Agenzia delle Entrate.
La Redazione di Proiezionidiborsa, che più volte ha trattato l’argomento, illustra quest’oggi le istruzioni per il nuovo modulo per la cessione del credito d’imposta.
Il nuovo modello recepisce le novità introdotte dalla Legge di Bilancio che ha previsto la mini proroga del credito d’imposta sulle locazioni. In particolare ha esteso l’agevolazione fino al 30 aprile 2021, per le imprese turistico-ricettive, tour operator e agenzie di viaggi. Una mini proroga, concessa alle imprese facenti parte di quei settori maggiormente colpite dalla crisi epidemiologica.
La cessione del credito riguarda le locazioni botteghe e negozi, ex art.65 decreto Cura Italia, immobili a uso non abitativo e aziende, ai sensi dell’art. 28 decreto Rilancio. Il nuovo modello sostituisce il precedente e va utilizzato a partire dal 15 febbraio. La comunicazione deve essere presentata online, anche tramite intermediari, dal 13 luglio 2020 al 31 dicembre 2021.
Ecco come incassare il 60% del canone di locazione in questi casi, con la corretta compilazione del modello dell’Agenzia delle Entrate
Il nuovo modulo sarà utilizzabile per tutti i soggetti beneficiari che entro il 31 dicembre 2021 che hanno scelto di fruire della cessione del credito d’imposta. I soggetti beneficiari, in luogo dell’utilizzo diretto, potranno scegliere la cessione del credito d’imposta anche parziale, ad altri soggetti, ovvero agli istituti di credito o intermediari finanziari. Coloro che hanno optato per il bonus, dovranno comunicare la cessione del credito con il nuovo modello fornito dall’Agenzia delle Entrate.
Ecco le istruzioni fornite dall’Agenzia delle Entrate.
a) Nel riquadro “Dati del cedente”, si deve indicare il codice fiscale del beneficiario del credito d’imposta;
b) nel riquadro “Dati relativi al rappresentante”, si deve indicare il codice fiscale dell’eventuale rappresentante del beneficiario del cedente;
c) nel riquadro “Tipologia di credito ceduto”, barrare la casella corrispondente al tipo di credito ceduto. Una singola comunicazione, può riguardare solo uno dei due crediti d’imposta cedibili. Pertanto nel caso in cui di debbano comunicare entrambi i crediti d’imposta, si dovranno inoltrare due distinte comunicazioni.
Per quanto riguarda la cessione del credito ai sensi dell’art. 28 decreto Rilancio, si dovranno indicare:
a) il tipo di contratto cui si riferisce il canone;
b) l’anno e i mesi cui si riferisce il credito d’imposta e il relativo ammontare.
Si ricorda che per entrambi i tipo di credito d’imposta, si dovrà indicare il relativo ammontare complessivo maturato. Mentre l’ammontare del credito d’imposta ceduto, non deve essere superiore al primo.
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