È previsto il ravvedimento operoso anche per l’IMU 2020

IMU

In virtù dell’emergenza sanitaria, il Governo ha adottato politiche di sostegno per le imprese e i contribuenti, molto spesso caratterizzate dalla sospensione delle più gravose scadenze fiscali. Tuttavia, la nuova IMU, non è stata oggetto di proroghe, dovendo essere versata entro il 16 giugno. Quindi, entro quella data i contribuenti avrebbero dovuto versare l’acconto IMU, riunificato con la TASI, calcolato sulla base di quanto versato nel periodo d’imposta precedente.

Sicchè, l’eventuale mancato pagamento della indicata tassa, comporterebbe una sanzione pari al 30% dell’importo originariamente dovuto. In più, naturalmente, si dovrà versare l’importo del tributo. Senonchè, è previsto il cd. ravvedimento operoso anche per l’IMU 2020.

Cos’è il ravvedimento operoso

L’istituto del ravvedimento operoso è nato proprio per andare incontro alle esigenze dei contribuenti morosi, che hanno l’intenzione di regolarizzare la loro situazione debitoria. Attraverso tale procedura è possibile, infatti, versare le imposte dovute senza incorrere in provvedimenti esecutivi di recupero. Ciò, pagando tuttavia le maggiorazioni dell’importo dovuto, consistenti in sanzioni ed interessi. Il calcolo delle sanzioni e degli interessi dovuti, tuttavia, varia in base ai giorni di mora del contribuente. Quindi, vediamo che le sanzioni si differenziano in base ai tempi in cui si ottempera all’obbligo di pagare. In questo senso, distinguiamo veri tipi di ravvedimento operoso.

Tipi di ravvedimento operoso

Si è anticipato che è previsto il ravvedimento operoso anche per l’IMU 2020. Ora, però, in base al parametro su indicato, vediamo come si può atteggiare detto istituto. Ebbene, il ravvedimento operoso può essere:

1) super breve, se il pagamento è effettuato entro 14 giorni dalla scadenza prevista. In tal caso, si applica una sanzione dello 0,1%, che è pari a 1/10 di quella ordinaria.

2) Breve, se si provvede al pagamento entro 30 giorni dalla scadenza prevista. In tal caso, opererà una sanzione pari all’1,5% da calcolare sull’importo del tributo dovuto.

3) Medio, quando il pagamento dell’IMU avviene entro 90 giorni dal termine previsto per il versamento. In detto caso, la sanzione sale all’1,67%.

4) Poi, vi è quello lungo, che scatta se passano i 90 giorni ma, in tal caso il pagamento può essere comunque fatto nel termine di 1 anno. Sicchè, la sanzione sarà del 3,75%. 5) Infine c’è quello lunghissimo, che ricorre quando il pagamento viene effettuato entro 2 anni dal termine previsto.

In questo caso, con la nuova legge, la sanzione ordinaria del 30% viene ridotta ad 1/7 e quindi sarà pari al 4,29%. Essa, sale, invece, al 5% quando il versamento  avviene oltre due anni.
Infine, la sanzione può arrivare fino al 6%, nel caso in cui la regolarizzazione dovesse avvenire dopo aver ricevuto il verbale di constatazione. Ciò è possibile purchè essa avvenga prima dell’emissione della cartella esattoriale.

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