Talvolta può accadere che riceviamo in regalo qualcosa che non ci piace e volgiamo cambiarla. Oppure, semplicemente, vogliamo sostituire un prodotto da noi stesso acquistato. Tuttavia, ci rendiamo conto di non aver conservato lo scontrino. Allora, ci si chiede: “è possibile cambiare il prodotto acquistato senza scontrino?”.
Oppure, è possibile che ci sia rimasta solo la ricevuta del bancomat, quindi, pensiamo se sia consentito il cambio, portando la sola merce acquistata, per ottenerne la sostituzione.
Ma vediamo, nel dettaglio, in questo articolo, nelle varie ipotesi contemplate, cosa possiamo fare.
Anzitutto, dobbiamo sapere che per sostituire un prodotto, perchè difettoso o perchè, semplicemente, si è cambiato idea, devono ricorrere delle condizioni.
Certamente, il codice del consumo, prevede detta possibilità. Ossia quella di sostituire, oppure chiedere il rimborso di un prodotto, per le ragioni indicate.
A tal uopo, sarà necessario: 1) comunicare la volontà di sostituire il prodotto; 2) dare prova dell’avvenuto acquisto; 3) restituire il prodotto integro, così come acquistato.
In caso di difetto, però, la sostituzione o rimborso, sarà possibile entro 24 mesi. Invece, in caso di ripensamento, entro 7 giorni. Che diventano 14 per le vendite avvenute fuori dai locali commerciali.
Cambiare la merce senza scontrino
Ciò premesso, cerchiamo di rispondere alla domanda: “è possibile cambiare il prodotto acquistato senza scontrino?”.
Abbiamo anticipato che per il cambio del prodotto occorre detenere la prova dell’acquisto. Essa si sostanzia, certamente nella garanzia, nelle ipotesi di prodotti per i quali essa è prevista.
In difetto, però, la prova d’acquisto più comune è rappresentata dallo scontrino fiscale, rilasciato dal negoziante al momento dell’acquisto. Esso, però, non è un documento insostituibile e unico. Ciò in quanto a dimostrare l’avvenuta transazione possono ricorrere anche documenti equipollenti. Si pensi alla ricevuta della transazione avvenuta con il bancomat.
Il problema, però, si pone in caso di pagamenti in contanti. Laddove non esiste un documento sostitutivo dello scontrino fiscale. In tali casi, o ci si rimette all’onestà del negoziante, oppure si può ricorrere alla prova per testimoni.
Questa seconda opzione incontra, però, dei limiti imposti dalla legge, secondo cui la testimonianza è ammessa solo per i contratti aventi un valore inferiore a 2,58 euro. Altro caso, poi, in cui è ammessa è per i quei contratti la cui natura renda inverosimile la sottoscrizione di un documento scritto di acquisto. Si pensi all’acquisto di un vestito in un negozio o in un centro commerciale.