Da giorni non si fa altro che discutere sul Decreto Sostegno, finalmente è arrivato il sì del Consiglio dei Ministri. È un decreto a sostegno delle famiglie, delle aziende e dei lavoratori che hanno subito maggiormente la crisi. Saranno distribuiti 32 miliardi, per sostenere imprese e partite IVA messe in ginocchio dalle misure restrittive resesi necessarie per fronteggiare l’epidemia.
È definitivo, 2.400 euro quale indennità onnicomprensiva per questi lavoratori. La redazione di Proiezionidiborsa, illustra, in pochi minuti di lettura, l’indennità messa in campo dal Decreto Sostegno a favore dei lavoratori stagionali. È in arrivo, infatti, l’indennità onnicomprensiva di 2.400 euro, in unica soluzione, per compensare i tre mesi di chiusura nel 2021.
Tali indennità non sono cumulabili tra loro, né con pensioni dirette, ad eccezione dell’assegno di invalidità. Le domande per le indennità dovranno essere presentate all’INPS entro il 30 aprile 2021, tramite il modello e le istruzioni che saranno predisposte dall’istituto.
È definitivo, 2.400 euro quale indennità onnicomprensiva per questi lavoratori
I beneficiari saranno:
a) lavoratori dipendenti stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali, che hanno cessato involontariamente il lavoro tra l’1.1.2019 fino alla data del decreto. Compresi i lavoratori in somministrazione. Non titolari di reddito da lavoro dipendente, di pensione o di NASPI, con almeno 30 giornate di lavoro nello stesso periodo;
b) lavoratori dipendenti a termine stagionali e lavoratori in somministrazione, appartenenti a settori diversi dal turismo, con gli stessi requisiti di cui sopra;
c) lavoratori intermittenti con almeno 30 giornate di lavoro nel periodo tra l’1.1.2019 fino alla data del decreto;
d) lavoratori autonomi senza partita IVA, non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie;
e) venditori a domicilio, iscritti alla Gestione Separata, con reddito 2019 superiore a 5.000 euro e non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie;
f) lavoratori iscritti al Fondo Pensioni dello Spettacolo, con almeno 30 contributi giornalieri versati tra l’1.1.2019 fino alla data del decreto, con reddito non superiore a 75.000 euro. O lavoratori dello spettacolo, con almeno 7 contributi giornalieri, versati tra l’1.1.2019 fino alla data del decreto, con reddito non superiore a 35.000 euro.
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