L’Agenzia delle Entrate con la risposta n.298 del 27/4/2021, chiarisce al cittadino che ha effettuato una domanda (interpellante), quando un atto è soggetto a doppia tassazione. La Redazione di ProiezionidiBorsa, illustra ai Lettori quale tassazione applicare in questi casi. In particolare, in materia di donazione a due fratelli, arriva il chiarimento atteso sulle tasse da pagare.
Nel caso posto all’esame dell’Agenzia, l’interpellante essendo proprietaria di due beni intende donarli rispettivamente ai suoi due fratelli. In particolare, il bene A ad un fratello e il bene B all’altro. A questo punto, si rivolge all’Agenzia, ritenendo, per il calcolo dell’imposta dovuta, di poter sommare tutte le imposte proporzionali applicate ai singoli atti. Ovvero, ritiene corretto applicare l’imposta ipotecaria proporzionale del 2%, sui singoli atti, sommando poi il totale per determinare quanto dovuto, come imposta.
L’Agenzia delle Entrate, non ritiene corretta la prospettazione del contribuente. In particolare, richiama il d.P.R. n.131/1986, nonché la Corte di Cassazione.
Donazione a due fratelli, arriva il chiarimento atteso sulle tasse da pagare
Secondo il d.P.R. n.131/1986, qualora un atto contenga più diposizioni di donazione che non derivano per natura le une dalle altre, ogni diposizione sarà soggetta ad imposta. Quindi ogni disposizione, se pur contenuta all’interno di uno stesso atto, è soggetta a tassazione, come se fossero atti distinti.
Invece, se le disposizioni derivano, per loro natura, e non per volontà delle parti, le une dalle altre, potrà applicarsi una tassazione unica. L’imposta, in questo caso, si applica considerando la donazione che ha l’imposta più costosa. Ciò conferma, infatti, che le disposizioni a cui può applicarsi la tassazione unica sono esclusivamente quelle strettamente legate per natura.
Il collegamento tra le disposizioni non deve derivare dalla volontà delle parti ma “da un’oggettiva causalità”. Pertanto, nel caso si voglia con un unico atto donare due distinti immobili, non strettamente connessi tra loro, a due distinti beneficiari, l’imposta sarà doppia. Ovvero si intenderanno due distinti atti, da tassare distintamente.
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