Diritto al rimborso delle spese mediche sostenute all’estero

Rimborso spese mediche

La questione del diritto al rimborso delle spese mediche sostenute all’estero ha costituito un motivo di tensione giurisprudenziale già da lungo tempo. A fronte, infatti, di un orientamento restrittivo delle nostre corti nazionali, tra cui anche la Cassazione, si è sempre contrapposta una maggiore apertura di quella europea.

Recentemente, non a caso, la Corte di Giustizia Ue ha ribadito il principio della libera prestazione di servizi, tra cui rientra l’assistenza sanitaria, all’interno dell’Unione. Trai contrapposti interessi in gioco, secondo il ragionamento dei giudici europei, prevarrebbe l’urgenza.

Ne deriverebbe che non si può negare il diritto al rimborso delle spese mediche sostenute all’estero, o meglio in un altro Stato membro dell’Unione Europea. Cioè, detta negazione non può derivare dal solo fatto che manchi l’autorizzazione preventiva. Diversamente a dirsi, si violerebbe il principio di libera prestazione dei servizi e la connessa direttiva sull’assistenza sanitaria nell’ambito dei confini Ue.

Le ragioni sottese alla sentenza della Corte di Giustizia UE

Sulla questione in oggetto, è intervenuta la Corte di Giustizia Ue, che ha ribadito il medesimo principio. Sul punto, nel 2018, era intervenuta la Corte di Cassazione, con sentenza n. 1391, che si era posta di contrario avviso. Essa, infatti, aveva sostenuto che non può riconoscersi il rimborso delle spese sanitarie sostenute all’estero, seppure per un intervento urgente. Ciò, in carenza dei presupposti di legge, quali: la residenza per lavoro o studio, l’espatrio e l’indigenza.

Con la sentenza europea, invece, viene ribadito che le leggi nazionali devono riconoscere il diritto al rimborso. Ciò, allorquando il malato abbia urgente bisogno di ricevere delle cure all’estero e non abbia la possibilità di procurarsi l’autorizzazione. Si valuta l’impossibilità in base ai tempi e modi necessari per conseguirla. Quindi, una norma nazionale che preveda il contrario, sostiene la Corte, deve essere ritenuta illegittima. Un caso di urgenza, infatti, di per sé, comporta proprio l’impossibilità di programmare la prestazione sanitaria e, di conseguenza, di richiedere l’autorizzazione.

Pertanto, concludono i Giudici di Lussemburgo, respingere la richiesta di rimborso equivale a violare il principio di assistenza sanitaria all’interno dell’Ue, limitando la libera prestazione di servizi.

Approfondimento

Si acquisisce l’usucapione dopo la ristrutturazione?