Difficile da credere, ma nell’ISEE per l’assegno unico non sempre il reddito del padre deve essere considerato

nucleo familiare

Ormai per accedere alla stragrande maggioranza delle agevolazioni e dei benefici previsti dallo Stato è necessario essere in possesso di ISEE in corso di validità. L’indicatore della situazione socio economica equivalente permette di conoscere lo stato economico in cui versa il nucleo familiare. E lo fa prendendo in considerazione non solo tutti i redditi prodotti dal nucleo, ma anche tutte le spese che lo stesso deve sostenere.

Non sempre, però, è facile comprendere quali sono le persone che devono essere prese in considerazione nel nucleo familiare. Soprattutto per quel che riguarda le famiglie “non tradizionali”, ovvero quelle con genitori separati, divorziati, non conviventi e non sposati.

Molte volte, infatti, il genitore che non convive con i figli rientra lo stesso nel loro nucleo familiare ai fini ISEE come componente attratta o aggiuntiva.

Nucleo familiare

Il nucleo familiare ai fini ISEE non sempre corrisponde con lo stato di famiglia risultante all’anagrafe del Comune. In alcuni casi, infatti, vengono ricompresi nel nucleo familiare per la dichiarazione anche familiari non conviventi e con diversa residenza.

È il caso, ad esempio, dei coniugi con diversa residenza che rientrano sempre nello stesso ISEE, anche se non sono nello stesso stato di famiglia. Oppure nel caso del  figlio che risulta a carico dei genitori ma ha residenza diversa.

Ma anche il genitore non convivente con i figli può essere attratto nel nucleo familiare della prole o essere considerato come componente aggiuntiva.  Difficile da credere, ma nell’ISEE dei figli che serve per richiedere l’assegno unico non sempre rientrano i redditi del genitore che non convive. Questo perchè la componente aggiuntiva o l’attrazione si verificano solo quando è necessario utilizzare l’ISEE minorenni.

Difficile da credere, ma nell’ISEE per l’assegno unico non sempre il reddito del padre deve essere considerato

L’ISEE minorenni è da utilizzare solo nei casi di genitori che non sono coniugati tra loro e non convivono. In caso di genitori divorziati o separati, infatti, l’ISEE minorenni coincide sempre con quello ordinario ed il genitore non convivente “non è mai attratto” nella dichiarazione dei figli.

Il reddito del genitore non convivente, quindi, viene considerato nell’ISEE dei figli solo nel caso di genitori non sposati e non conviventi. Come specificato dal decreto 5 dicembre 2013, n. 159, infatti il genitore non convivente in questo caso viene considerato come componente aggiuntiva.

Si considera, invece, la componente attratta solo caso che il genitore non convivente e non sposato con l’altro genitore si trovi nella situazione di

  • essere sposato con altra persona diversa dall’altro genitore;
  • avere figli con persona diversa dall’altro genitore.

Ulteriore chiarimento

Nell’ISEE il reddito del genitore che non convive con i figli va considerato come componente aggiuntiva solo se non è coniugato con l’altro genitore. Non si applica, quindi, l’ISEE minorenni in caso di separati e divorziati. Il Decreto 159/2013 specifica, inoltre, che qualora il genitore non conviventi risulti sposato con altra persona o ha figli da un’altra persona, il suo reddito va considerato come componente attratta.

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