Devoluzione della questione alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea per licenziamento collettivo illegittimo e discriminatorio

Unione Europea

Devoluzione della questione alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea per licenziamento collettivo illegittimo e discriminatorio: limiti e presupposti. Studiamo il caso.

A seguito del ricorso proposto da lavoratrice italiana licenziata, nell’ambito di un licenziamento collettivo, il Tribunale di Milano, ha posto alla Corte di Giustizia UE una questione pregiudiziale.  La domanda verte sull’interpretazione della direttiva 98/59/CE del Consiglio, sul riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri, in materia di licenziamenti collettivi, nonché sulla ritenuta violazione degli articoli 20 e 30 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE ( “Carta”).

La pronuncia dei Giudici lussemburghesi risulta oltremodo significativa, nella misura in cui stabilisce i criteri ed i limiti per sollevare questioni di carattere pregiudiziale, per violazione di direttive UE. La sentenza ha la sua “ratio” proprio nel significato del termine direttiva: atto vincolante rispetto ai fini da essa posti al legislatore nazionale, ma che lascia agli Stati membri libertà nella scelta dei mezzi per il perseguimento dei predetti obiettivi. Di modo che, tutto quanto afferisce alla discrezionalità nella scelta degli strumenti, non attiene agli obblighi imposti dalla direttiva europea e rappresenta una quaestio iuris “Tutta nazionale”.

Violazione di un obbligo

In particolare, secondo la Corte di Giustizia UE, nel caso sottoposto ad esame, l’ordinanza di rinvio dei magistrati milanesi non attiene alla violazione di un obbligo imposto dalla direttiva, bensì ai criteri stabiliti dalla normativa nazionale, sui quali il lavoratore si deve basare, in caso di licenziamento collettivo. Criteri, questi, di competenza degli Stati membri. Ben può, quindi, il legislatore nazionale, applicare due diversi regimi di tutela dei lavoratori a tempo indeterminato, in caso di licenziamento collettivo, essendo i regimi di tutela dei mezzi per il perseguimento degli obblighi previsti dalla direttiva. Tale normativa nazionale non può, di conseguenza, essere considerata attuativa del Diritto dell’Unione Europea, ai sensi dell’art. 51, par. 1, della Carta e, pertanto, non può essere esaminata alla luce delle garanzie di quest’ultima e, in particolare, degli articoli 20 e 30.

La Corte di Giustizia UE, seconda Sezione, nella causa recante C- 652/19, dichiara che : “una normativa nazionale, avente ad oggetto due regimi di tutela concorrenti, in caso di licenziamento collettivo illegittimo, per violazione di criteri normativi nazionali, esula dall’ambito di applicazione della Direttiva UE 98/59/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998”.

Devoluzione della questione alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea per licenziamento collettivo illegittimo e discriminatorio. Limiti e presupposti

Inoltre, la clausola 4 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 Marzo 1999 ed allegato alla Direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 Giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICEF e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa. “Non osta ad una normativa nazionale che estende un nuovo regime di tutela dei lavoratori a tempo indeterminato, in caso di licenziamento collettivo illegittimo, ai lavoratori il cui contratto a tempo indeterminato, stipulato prima della data di entrata in vigore di tale normativa, è convertito in contratto a tempo indeterminato dopo tale data.”

La sentenza suona come un monito ai magistrati degli Stati appartenenti all’UE: Attenzione all’oggetto delle questioni di pregiudizialità ed al significato degli atti normativi dell’UE.

In relazione ad ulteriore ma connesso profilo, essa parifica, sostanzialmente, i “criteri normativi” ai mezzi necessari per il perseguimento delle finalità imposte dalle direttive europee, agli Stati membri.

Infine, chiarisce che la violazione dei criteri previsti dalla Legislazione di ciascuno Stato membro, in tema di licenziamenti collettivi, non costituisce oggetto della Direttiva UE sul riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi, essendo una vicenda “Tutta nazionale”.