Quali sono le deroghe alla disciplina delle notifiche da parte del Decreto Cura Italia?
L’art’ 108 del d.l. 18 del 2020 aveva introdotto regole di notificazione e consegna dei prodotti postali che fossero compatibili con la situazione di emergenza sanitaria. Detta nuova disciplina, naturalmente, comportava una deroga alle legge ordinaria che regola le notificazioni. Tuttavia, all’inizio la deroga e la modifica della procedura e’ stata uniforme per tutti i prodotti postali, tra cui anche atti giudiziari e multe. Non a caso, in principio, la norma aveva previsto che i postini, una volta accertata la presenza del destionatario presso l’abitazione, dovessero provvedere alla consegna senza raccogliere la firma. Nella specie, venivano autorizzati ad apporre essi stessi la firma in luogo del destinatario. Detta modalita’, tuttavia, non e’ stata reputata compatibile con la notifica degli atti giudiziari, per i quali e’ sopraggiunta un emendamento, in sede di conversione in legge del predetto decreto.
Con il comma 1 bis all’art. 108 su indicato, si e’ stabilito, infatti, che per multe e atti giudiziari occorresse procedere con la normale firma del destinatario. Oppure, piu’ verosimilmente e compatibilmente con le esigenze sottese all’emergenza sanitaria, seguire la procedura ex art.149 c.p.c.. Sulla scorta della stessa, si effettua la notifica seguendo la disciplina prevista per essa in caso di assenza del destinatario. Quindi, si deposita nella cassetta postale l’avviso di giacenza a mezzo raccomandata e l’atto verra’ depositato alla posta per il successivo ritiro. Ma a parte detta deroga, il Maxiemendamento Cura Italia ha apportato anche un’ulteriore rettifica alla disciplina delle notifiche, in punto di perfezionamento di esse.
Deroghe alla disciplina delle notifiche da parte del Decreto Cura Italia e sospensione della procedura di notifica
Infatti, sulla scorta della procedura di notifica su illustrata, essa si perfeziona al momento del ritiro del plico presso l’ufficio postale. Tuttavia, si perfeziona anche per “compiuta giacenza”, in assenza di ritiro, a mezzo di una fictio legis, entro 10 giorni dall’invio dell’avviso. Ed e’ qui che e’ intervenuto “in rettifica” il decreto Cura Italia (conv. in legge), sospendendo il termine per il perfezionarsi della compiuta giacenza.
Cio’ significa che in qualsiasi momento sia arrivato l’avviso del deposito dell’atto presso la posta, la decorrenza dei 10 giorni partira’ soltanto dal 30 aprile 2020. Naturalmente, la deroga alla disciplina delle notifiche vale soltanto per il periodo di emergenza coronavirus. Cio’ vuol dire che l’avviso deve essere stato depositato presso la cassetta postale nel periodo interessato dall’emergenza sanitaria. In tal caso, perche’ avvenga il perfezionamento della notifica, il termine di 10 giorni iniziera’ a decorrere dal 30 aprile.