In questo articolo si tratterà di cos’è il reverse charge (inversione contabile) e a quali beni e settori si applica. Molte volte, almeno, nell’ambito del commercio internazionale, avremo sentito parlare di reverse charge. Esso, ricorre, soprattutto, nei casi in cui si acquistano servizi o beni da un fornitore estero di un Paese in cui non si paga l’IVA. Tuttavia, ricorre in tanti altri casi in cui si cedono beni e prestano servizi a livello nazionale. In generale, trattasi di un meccanismo contabile che interessa specifici settori, quali: l’edilizia, l’oro, i rottami, i prodotti elettronici, consorzi e gas ed energia.
Quanto interessa maggiormente sapere è, però: “in cosa consiste questa inversione contabile?”. Essa è, come anticipato, un meccanismo in forza del quale l’IVA non è corrisposta dal fornitore di beni o dal prestatore di servizi ma dal destinatario. L’imposta, cioè viene pagata allo Stato direttamente dal destinatario e non viene addebitata in fattura. Ma, iniziamo con l’analizzare quali cessioni di beni interessa e quali tipi di prestazioni di servizi.
Cos’è il reverse charge (inversione contabile) e a quali beni e settori si applica?
Specificato cos’è il reverse charge (inversione contabile), vediamo adesso a quali beni e settori si applica. In proposito, partiamo col dire che la materia è disciplinata dall’articolo 17 del d.p.r. n. 633/1972. Senonchè, la norma specifica quali sono le cessioni per cui opera il riverse charge, che sono:
1) cessioni imponibili di oro da investimento;
2) cessioni di materiale d’oro e di prodotti semilavorati di purezza pari o superiori a 325 millesimi;
3) vendite di fabbricati o di loro porzioni, per le quali il cedente abbia manifestato espressamente nel relativo atto l’opzione per l’imposizione;
4) cessioni di apparecchiature terminali per il servizio pubblico radiomobile terrestre di comunicazioni soggette alla tassa sulle concessioni governative, dei loro componenti e dei loro accessori;
5) cessioni di console da gioco, tablet, PC, laptop, dispositivi a circuito integrato effettuate prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale;
6) trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra o di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla direttiva 2003/87/CE e dei certificati relativi al gas e all’energia elettrica;
7) cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo rivenditore
Prestazioni di servizi per le quali opera il reverse charge
Sempre sulla scorta della medesima norma, ossia l’art. 17 del d.p.r. n. 633/1972, le prestazioni di servizi interessate dal dal riverse charge, sono le seguenti:
a) prestazioni di servizi, compresa la manodopera, rese nel settore edile, da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l’attività di costruzione o ristrutturazione di immobili. Oppure, attività rese nei confronti dell’appaltatore principale o di un altro subappaltatore;
b) servizi di pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento nel settore edile;
c) prestazioni di servizi, rese dalle imprese consorziate, nei confronti del consorzio di appartenenza. Il tutto, quando questo sia aggiudicatario di una commessa, nei confronti di un ente pubblico al quale il predetto consorzio è tenuto ad emettere fattura;
d) prestazioni di servizi diverse da quelle fino a ora citate effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali. Si tratta di quelli caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente, con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo. Oppure quelli ad esso riconducibili in qualunque forma.