L’emergenza provocata dal Covid-19 oltre che sanitaria è anche economica.
L’ultimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in vigore da lunedì 23 marzo 2020, ha stabilito l’ulteriore stop per altre categorie di lavoratori.
Cosa succede se non si versa l’assegno di mantenimento in questo momento di emergenza?
Uno stop che, seppur necessario per la salute pubblica, si sta traducendo per moltissime persone nell’impossibilità di produrre reddito per il mese di marzo. E con ogni probabilità anche per i prossimi. Questo con pesanti ripercussioni per chiunque ma ancor di più per quei genitori separati onerati dal pagamento di un assegno mensile a titolo di mantenimento a favore dell’altro coniuge e dei figli.
Pertanto, già dal mese di aprile 2020, molti padri separati o divorziati, non saranno più in grado di versare regolarmente l’importo periodico previsto in sede di separazione o divorzio.
Inoltre, gli aiuti economici predisposti dal decreto “Cura Italia” per le categorie di lavoratori più in difficoltà non sono ancora accessibili. E in assenza di uno specifico intervento governativo sul punto, la parte onerata è comunque obbligata a far fronte al pagamento anche in caso di significativa difficoltà.
Cosa succede se non si versa l’assegno di mantenimento
Il mancato versamento dell’assegno di mantenimento determina, infatti, conseguenze sia sotto il profilo civile che penale. Si rischia, civilmente, di essere sottoposti a procedure esecutive e penalmente di essere perseguiti per il reato di “Violazione degli obblighi di assistenza familiare” cui all’art. 570 del codice penale.
Si consiglia, pertanto, di pagare regolarmente l’assegno di mantenimento nonostante le difficoltà.
Tuttavia, qualora non si riesca ad adempiere ai propri obblighi, una possibile risposta al problema potrebbe essere individuata nell’istituto dell’impossibilità sopravvenuta non imputabile al debitore. Situazione disciplinata dagli artt. 1256, 1257 e 1258 del Codice civile.
Pertanto, se i rapporti tra le parti sono sereni e reciprocamente collaborativi, si consiglia di formalizzare un accordo anche per il tramite di una negoziazione assistita che preveda la modifica delle condizioni sia pur limitata alla durata dell’emergenza.
Viceversa, qualora i rapporti siano conflittuali, si consiglia di formalizzare all’altro genitore la propria condizione di difficoltà. In alternativa ricorrere al Tribunale affinchè adotti con urgenza i provvedimenti del caso.