Nei condomini molti vivono esperienze a volte anche drammatiche. Oggi ci occuperemo di inadempimenti. Il codice civile stabilisce che è l’amministratore di condominio ad avere il controllo dei conti dello stesso. Egli, in caso di morosità, deve occuparsi del recupero del credito, anche in modo forzato. Pertanto, se l’amministratore non ottempera a quest’obbligo, il suo mandato potrà essere revocato e, lui, tenuto al risarcimento nei confronti del condominio. Quindi, cerchiamo di chiarire cosa succede se non paghiamo le spese condominiali.
Conseguenze del mancato pagamento delle spese condominiali
Come anticipato, l’amministratore del condominio può provvedere alla riscossione forzata delle somme dovute dal condomino moroso. Ciò, in forza dell’art. 1129 comma 9 del codice civile che stabilisce: “l’amministratore è tenuto alla riscossione forzata delle somme dovute dagli obbligati entro 6 mesi dalla chiusura dell’esercizio nel quale il credito esigibile è compreso”. Inoltre, nell’articolo 63, come modificato dalla legge 220/2012 si legge che per il recupero del dovuto l’amministratore può ottenere un decreto ingiuntivo. In altre parole, “cosa succede se non paghiamo le spese condominiali?”. Il condomino moroso, innanzitutto, verrà sollecitato a pagare a mezzo di una lettera raccomandata, nella quale si farà presente il debito ancora pendente verso il condominio. In caso di reiterazione dell’inadempimento, poi, potrà essere raggiunto da un decreto ingiuntivo, immediatamente esecutivo, emesso dal tribunale, su richiesta dell’amministratore.
Successivamente, se continua a non pagare, subirà il pignoramento dei beni. Questa procedura, potrà essere attivata sui suoi crediti, sui beni mobili o immobili, a seconda della scelta dell’amministratore, dell’assemblea e dell’avvocato incaricato. La decisione varierà anche in base ai beni in possesso del debitore. Talvolta, se il condomino è incapiente e quindi il pignoramento non va a buon fine, viene azionata un’altra strada per recuperare il dovuto. Cioè, il tribunale può autorizzare il condominio a trattenere eventuali canoni di locazione percepiti dal debitore, fin quando il debito non sia estinto.