Collaudare un ascensore è senz’altro obbligatorio. Lo prevede il DPR n. 162 del 30 aprile 1999 che elenca tutta una serie di impianti tra cui gli ascensori. Stabilisce che detti impianti possono essere legittimamente messi in opera se sono muniti di licenza di esercizio o di certificazione di conformità CE. Se non sono provvisti di questi documenti per quegli ascensori deve essere effettuato il collaudo.
Il relativo certificato va mandato all’Ufficio Comunale competente. Se l’ascensore è installato in un condomino l’onere spetta all’amministratore. L’amministratore deve anche avere cura della verifica di buon funzionamento dell’impianto. Deve, poi affidare ad un’impresa la manutenzione periodica e conservare con cura il libretto di manutenzione. Cosa succede se l’ascensore non è collaudato?
La comunicazione che l’amministratore invia all’Ufficio comunale deve contenere vari dati. Per esempio la portata in kg e la capienza in numero di persone della cabina. Anche il numero di fermate che l’ascensore fa. Va comunicata anche la tipologia di azionamento.
Cosa succede se l’ascensore non è collaudato?
Se il condominio cambia amministratore l’onere passa ovviamente a quello successivamente nominato. Se questi si accorge che il suo predecessore non ha fatto tutto ciò che era dovuto dovrò immediatamente comunicarlo all’assemblea. I condomini decideranno, allora, di provvedere velocemente al collaudo se prima non era stato fatto. Finché il collaudo non è terminato con esito positivo l’ascensore dovrà purtroppo essere dichiarato fuori servizio. É facile immaginare il disagio soprattutto negli edifici con molti piani e per coloro che abitano in alto.
Se qualcuno subisce seri danni o lesioni per l’uso di un ascensore non collaudato la conseguenza è la responsabilità dell’amministratore. Egli sarà responsabile sia civilmente che penalmente.
In effetti, l’amministratore è il legale rappresentante del condominio e quindi è il diretto responsabile per il cattivo funzionamento del mezzo. Soprattutto perché se l’apparecchio appare difettoso ha l’obbligo di vietarne l’utilizzo.