Cosa succede se la pianta del proprio balcone cade, a causa di una folata di vento e ammazza un passante? È bene che si sappia che, quando un oggetto procura un danno a cose o a persone, il proprietario è sempre responsabile.
Ciò, anche se non ha consapevolmente provocato il fatto. Infatti, si parla, a riguardo, di responsabilità oggettiva, che obbliga al risarcimento dei danni prodotti ai terzi. Inoltre, nel caso in cui siano state procurate delle lesioni, si possono configurare anche gli estremi del reato di lesioni colpose. Rispetto a detto tipo di responsabilità, l’esonero sussiste soltanto quando ricorra il caso fortuito. In altri termini, è esclusa la responsabilità quando si dimostri che, anche se si fosse usata la normale diligenza, non si sarebbe potuto né prevedere, né evitare il fatto.
Nella specie, la diligenza richiesta è quella dell’uomo medio. Si pensi a colui che ancori i vasi da fiori, posti sul balcone, con dei fermi in metallo, che neppure il più forte temporale potrebbe spostare. Sicchè, solo quando, effettivamente, il danno era del tutto imprevedibile ed inevitabile, la responsabilità non ricade su nessuno e al danneggiato non spetterà alcun indennizzo. Ciò in quanto saremmo in presenza di quello che la legge chiama caso fortuito.
Il vento è considerato come caso fortuito?
A questo punto, cerchiamo di rispondere alla domanda: “cosa succede se la pianta del proprio balcone cade a causa di una folata di vento e ammazza un passante?”. Ebbene, sicuramente il vento non si può reputare un fattore climatico imprevedibile.
Sicché, anche quando è particolarmente forte, ciascuno deve sempre prefigurarsi la possibilità di una tempesta sopra le medie stagionali. Il caso fortuito che esclude la responsabilità del proprietario della cosa, consiste in quell’evento imprevedibile ed inevitabile, dotato di una sua propria ed esclusiva autonomia causale. Quest’ultima, deve essere tale da recidere il nesso di causalità tra il comportamento del custode e l’evento dannoso.
Quindi, la valutazione della prevedibilità ed evitabilità o meno può variare a seconda del caso di specie. In una sentenza della Cassazione n. 1500/2013, si è esclusa la sussistenza del fortuito. Il caso ha riguardato la morte di un passante, colpito da un ombrellone di un banco ortofrutticolo, sradicato dal terreno a causa del forte vento. Ne deriva, quindi, che nel caso specifico del vaso che cade dal balcone, a causa di una folata di vento e ammazza il passante, sussiste la responsabilità.
Infatti, tendenzialmente, salvo casi eccezionali, si tratta di un evento prevedibile, che salvo che non ricorra un fattore eccezionale, poteva essere evitato. Pertanto, il proprietario dell’abitazione, che ha collocato il vaso sul balcone, sarà chiamato a rispondere per omicidio colposo.
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