Cosa fare se l’Agente della riscossione non provvede alla cancellazione dell’ipoteca

agenzia delle entrate

Può accadere, che in virtù di crediti vantati dall’Agenzia delle Entrate, l’ente incaricato per la riscossione, iscriva un’ipoteca sugli immobili di nostra proprietà. Ciò vale per crediti vantati dall’ente, non inferiori a 20.000 euro. Cosa fare se l’Agente della riscossione non provvede alla cancellazione dell’ipoteca? Innanzitutto, l’ipoteca si iscrive per un importo pari al doppio del credito vantato. Nel caso in cui il debito dell’Ente non superi i 120.000 euro, non potrà pignorare. L’ipoteca ha come scopo quello di garantire il credito vantato dallo stesso, che dà mandato all’Agenzia della riscossione di recuperare le somme ad esso dovute. Non necessariamente deve sfociare in pignoramento e conseguente vendita, in quanto la sua funzione è garantire il creditore, anche in caso di vendita del bene. Il bene ipotecato potrà alienarsi a terzi, ma l’ipoteca rimane sul bene, che continuerà ad essere gravato dalla stessa. In gergo, si dice, l’ipoteca segue il bene.

Cosa deve fare l’Agenzia delle Entrate prima di procedere all’iscrizione ipotecaria

L’Agenzia delle Entrate invia al contribuente un preavviso, con un invito a pagare nel termine di 30 giorni. Il contribuente potrà pagare o anche chiedere una rateizzazione. In mancanza l’Agenzia procederà all’iscrizione.

Risarcimento dei danni a favore del contribuente

Ma, cosa fare se l’Agente della riscossione non provvede alla cancellazione dell’ipoteca, una volta che il debitore ha pagato?

In particolare cosa accade se, dopo aver pagato i nostri debiti, l’ente non provvede alla cancellazione? Poniamo il caso in cui il contribuente, dopo aver pagato i suoi debiti, trovi a vendere l’immobile, ma la compravendita non vada a buon fine perché l’immobile risulta ancora gravato dall’ipoteca. Il contribuente potrà chiedere il risarcimento dei danni all’agente della riscossione negligente. La Corte di Cassazione con l’Ordinanza n.26042 del 17 novembre ha confermato questa tesi, il contribuente potrà chiedere ed ottenere un risarcimento dei danni. Dalla condotta negligente dell’Agente della Riscossione, ne è derivato un danno al contribuente che non ha potuto concludere il contratto di compravendita.

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