Cosa fare se l’acquirente dell’auto non ha fatto il passaggio di proprietà?

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Si faccia l’ipotesi di vendere il proprio veicolo ad un terzo, con l’accordo che lo stesso provveda al passaggio di proprietà a mezzo di registrazione al Pra. Tuttavia, evidentemente, non vi provvede e, dopo qualche tempo, ci arriva una multa derivante dal veicolo venduto. Sicchè, nel fare una visura, ci si accorge che il passaggio di proprietà non è stato fatto. A questo punto, si ci allarma e si capisce che dobbiamo risolvere subito il problema, date le conseguenze e i danni che ne potrebbero scaturire. Allora, si ci chiede: “cosa fare se l’acquirente dell’auto non ha fatto il passaggio di proprietà?”. Vediamo quali sono le opzioni perseguibili. Preliminarmente, consideriamo che sussiste obbligo di registrazione del passaggio di proprietà al Pra, entro 60 giorni dall’autentica della firma sull’atto di vendita. Dopodichè, l’ufficio rilascerà il certificato di proprietà aggiornato. Inoltre, si deve anche richiedere l’aggiornamento della carta di circolazione all’ufficio provinciale della Motorizzazione Civile.

Conseguenze mancato passaggio di proprietà per le parti

Il mancato aggiornamento della carta di circolazione e del certificato di proprietà, determina l’applicazione di sanzioni pecuniarie e il ritiro della carta di circolazione. Tutto ciò, ovviamente, in caso di controlli da parte delle Autorità. Per il venditore, poi, le conseguenze possono essere ancor più pregiudizievoli. Infatti, fino a quando non viene registrato il passaggio di proprietà, il precedente proprietario risulta ancora intestatario del veicolo. Sicchè, egli può essere chiamato a rispondere di tutte conseguenze derivanti dal presunto possesso dello stesso.

Mancato passaggio di proprietà: come si può difendere il venditore?

Quindi, a questo punto, spieghiamo cosa fare se l’acquirente dell’auto non ha fatto il passaggio di proprietà. Date le conseguenze che possono derivare dalla mancata registrazione, in caso di inerzia dell’acquirente, il venditore può richiedere la registrazione al Pra oppure ricorrere al giudice. Nel primo caso, egli potrà chiedere al Pra la registrazione dell’originaria dichiarazione di vendita. A tal uopo, deve presentare i seguenti documenti:

1) dichiarazione di vendita (nella forma della scrittura privata autenticata);

2) modello di presentazione. Inoltre, al momento della richiesta di registrazione, deve pagare: l’imposta provinciale di trascrizione, imposta di bollo e i costi registrazione.

In caso di ricorso al Giudice

La seconda opzione è quella di ricorrere al Giudice. Ciò, per ottenere una sentenza che accerti la perdita di possesso del veicolo e dichiari l’avvenuto passaggio di proprietà. Esso, avverrà in favore di colui che non ha ottemperato al relativo obbligo. In sede giudiziaria, tuttavia, si segue una diversa procedura, più articolata e duratura. Infatti, è necessario esporre i fatti e produrre tutte le prove, anche testimoniali, che documentino l’avvenuta vendita. La sentenza che verrà emessa al termine del giudizio, costituirà titolo per la richiesta di registrazione del passaggio di proprietà.