Cosa fare quando ci si accorge di avere un Fermo Amministrativo sull’auto

fermo amministrativo

Il Fermo Amministrativo, meglio conosciuto come “Fermo Auto”, è un procedimento prima cautelare e poi esecutivo, che l’Agente della Riscossione, può attivare nel caso in cui il contribuente a cui è stata notificata una cartella esattoriale, non paghi l’importo del debito entro 60 giorni.

In altri termini, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione o altro agente della riscossione che ha provveduto ad emettere la cartella, decorso il termine di cui prima senza aver ricevuto il pagamento, può attivare specifiche procedure allo scopo di tutelare il proprio credito ed evitare la distrazione del bene.

Una delle procedure cautelari più comuni sono le cd “ganasce fiscali”, cioè il fermo amministrativo auto.

Quando può essere iscritto il Fermo amministrativo e cosa fare quando ci si accorge di avere un Fermo Amministrativo sull’auto

Il fermo amministrativo potrà essere iscritto solo se:

-sono decorsi 60 giorni dalla notifica della cartella esattoriale;

-è stato notificato 30 giorni prima, un preavviso di fermo.

L’esattore è infatti tenuto ad inviare al contribuente solo il preavviso di fermo e non l’iscrizione del fermo amministrativo.

Accade, a volte, di apprendere dell’iscrizione del fermo sulla propria auto solo per caso.

Si pensi ad un posto di blocco della polizia municipale o quando si decide di vendere l’auto e dalla visura ci si accorge che sull’auto c’è un fermo amministrativo.

Cosa fare quando ci si accorge di avere un fermo amministrativo sull’auto

Il contribuente per sapere se c’è un fermo amministrativo sull’auto può richiedere:

– una visura della targa del veicolo all’ACI

– visura al PRA (Pubblico Registro Automobilistico) territoriale competente

– una visura online o presso una delegazione ACI o agenzie di pratiche auto

Quali sono le conseguenze del Fermo Amministrativo

Il debitore che ha subito un fermo amministrativo sull’auto per una cartella di pagamento non pagata

1)non potrà circolare su strada con l’auto

2)non potrà demolire l’auto, esportarla all’estero o radiarla dal PRA

3) potrà vendere l’auto anche se il nuovo acquirente non potrà, comunque, farla circolare o demolire.

In buona sostanza, il fermo funziona un po’ come l’ipoteca: non appena iscritto, il mezzo può essere pignorato anche se venduto a terzi. Chiaramente, proprio per questo motivo, nessuno acquisterà un’auto con il fermo.

Coloro i quali verranno trovati a non rispettare le limitazioni, incoreranno in una sanzione amministrativa che varia tra 1.988 e 7.953 euro oltre al sequestro del veicolo.

Per poter circolare dopo il fermo auto cosa occorre fare

Si può tornare a circolare solo dopo aver richiesto la rateazione della cartella e dopo aver versato la prima rata. Verrà rilasciata al contribuente una quietanza di pagamento che dovrà essere esibita al PRA per la sospensione del fermo.

Per i debiti fino a 60.000 mila euro è sufficiente inviare un’istanza all’agente della riscossione con raccomandata oppure anche online o recarsi presso gli sportelli dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione per depositarla personalmente.

Occorre dichiarare un temporaneo stato di difficoltà economica per accedere alla rateizzazione, che sarà caratterizzata da un numero di rate 72.

Per i debiti superiori a 60.000 mila euro sarà invece necessario comprovare lo stato di difficoltà economica, allegando la certificazione ISEE del nucleo familiare. E’ prevista la possibilità di ottenere un rateizzo maggiore.

Ad ogni buon conto, per tutte le informazioni, è opportuno consultare il sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Contro il Fermo amministrativo si può fare ricorso?

La risposta è affermativa. Contro il fermo amministrativo si può presentare ricorso al giudice competente a seconda del tipo di imposta non pagata.

Pertanto, sarà competente la Commissione tributaria per l’omesso versamento delle imposte.

Il Giudice di Pace per il mancato pagamento delle contravvenzioni stradali.

Il Tribunale ordinario sezione lavoro per il mancato pagamento di contributi Inps o Inail.

Prima del ricorso è necessario procedere alla mediazione tributaria se l’importo del debito è inferiore a 50mila euro.

Si può fare ricorso anche se si chiede il rateizzo?

Al riguardo c’è stata negli ultimi anni un’apertura da parte di alcune Commissioni Tributarie supportate anche dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione.

La risposta non può dunque che dipendere dalla posizione giurisprudenziale sull’argomento.

La domanda di rateizzazione del debito richiesta dal contribuente, non sempre, configura un’ammissione del debito.

La Commissione Tributaria Regionale della Toscana con la sentenza n. 1745/2017 e quella della Sicilia con la sentenza n. 652/2016 hanno precisato che “la richiesta di rateizzazione della cartella non impedisce la proposizione del ricorso”.

Anche secondo la Cassazione Sez. trib. con la sentenza n. 3347/2017 “il contribuente che ha presentato la domanda di rateizzazione del debito non ha perso e non perde l’interesse e il diritto di contestare la cartella”.

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