Potrebbe accadere di accorgersi che il proprietario dell’appartamento da noi locato, non ha registrato il contratto. Quindi, conseguenzialmente, veniamo a sapere di essere inquilini in nero. Tuttavia, poiché detta situazione non dipende dalla nostra volontà, sarebbe importante sapere quali sono le tutele apprestate dall’ordinamento in tal caso. In altri termini, si ci chiede: “cosa fare quando ci accorgiamo che il proprietario non ha registrato il contratto di locazione?”.
Quali sono i rischi che corre l’inquilino in nero
Generalmente, la mancata registrazione del contratto di locazione, deriva da un accordo stretto tra locatore e inquilino. La ragione sottostante a detta scelta risiede nel reciproco vantaggio ottenibile. Vantaggio che, per il primo, é evitare di pagare le tasse, mentre per il secondo consiste nel corrispondere un canone inferiore. Tuttavia, quello appena descritto è un accordo in frode alla legge, da cui deriva la nullità del contratto di locazione così concluso. Da qui, discendono una serie di conseguenze sia di carattere fiscale che civilistico. Sotto l’aspetto fiscale, l’Agenzia delle Entrate è legittimata a recuperare, in via coattiva, tanto dal locatore quanto dall’inquilino l’imposta di registro non versata. Per il padrone di casa, però, la conseguenza è più gravosa in quanto per lui scatta anche l’evasione dell’Irpef sui canoni di locazione non dichiarati. Sotto l’aspetto civilistico, invece, il contratto non produce effetti per entrambe le parti, che non potranno azionare in giudizio le rispettive pretese.
Inquilino in nero non per propria volontà: cosa si rischia?
Tuttavia, resta da rispondere alla domanda di base, cioè: “cosa fare quando ci accorgiamo che il proprietario non ha registrato il contratto di locazione?”. Abbiamo visto quali sono le conseguenze dell’affitto in nero quando a volerlo sono state entrambe le parti. Se, invece, come ipotizzato in principio, l’inquilino sia in nero non per propria volontà, come può tutelarsi? La legge stabilisce che l’obbligo di registrare il contratto di locazione spetta al locatore entro 30 giorni dalla stipula del contratto. Se, però, questi non ottempera a detto obbligo, il contratto genera diritti solo in capo all’inquilino. Di conseguenza, il padrone di casa non potrà chiedere lo sfratto né tantomeno un decreto ingiuntivo contro il conduttore, né altre forme di tutela. il conduttore invece, dal canto suo, non ha alcun obbligo verso il primo.
Tuttavia, il vero problema sarebbe proprio quello di dimostrare che è stato il padrone di casa a non voler registrare il contratto. Sicchè, all’inquilino è consentito regolarizzare il contratto e procedere, di propria iniziativa, alla registrazione. In tal caso, però, egli dovrà versare oltre all’imposta di registro anche le relative sanzioni per la mora. Queste ultime, sono proporzionate al ritardo nella registrazione, anche se nel primo anno è possibile ottenere un forte sconto. La registrazione tardiva sanerà il contratto con effetto retroattivo. Tuttavia, per tutte le spese anticipate ed affrontate al posto del locatore, il conduttore potrà rivalersi nei confronti del primo per ottenerne la restituzione.