Cosa è obbligato a fare il medico di base in caso di paziente malato di Covid?

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Già in passato ci eravamo posti il problema sul se il medico di base potesse rifiutarsi di visitare i pazienti malati o presunti tali di Covid 19.

In quell’occasione, taluni appartenenti alla categoria, si erano ribellati e il TAR del Lazio gli aveva dato ragione. Reputando che una visita siffatta non rientrasse tra gli obblighi propri del medico di base.

Il Tribunale Amministrativo Regionale, infatti, aveva reputato che a tale compito fossero destinate le USCA, all’uopo istituite. Queste ultime sono delle unità speciali, introdotte dal Decreto Cura Italia, per la presa in carico dei malati di Covid.

Tuttavia, il TAR del Lazio è stato sconfessato dal Consiglio di Stato che ha chiarito, nella maniera opportuna, che il rifiuto del medico di medicina generale a visitare un paziente potenzialmente grave, configura il reato di rifiuto e omissione di atti d’ufficio.

Dunque, cosa è obbligato a fare il medico di base in caso di paziente malato di Covid? In base a quanto sostenuto dal Consiglio di Stato, lo stesso non può affatto rifiutarsi di visitare i pazienti affetti dal Covid. Ciò in quanto questa incombenza rientra tra i suoi precisi compiti.

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Quando il medico di base può evitare di recarsi presso il domicilio del paziente?

Abbiamo chiarito cosa è obbligato a fare il medico di base in caso di paziente malato di Covid. È certamente tenuto a recarsi in visita domiciliare se lo stesso non è in condizioni tali da potersi portare presso il suo ambulatorio.

Di conseguenza, il medico sarà esonerato dal recarsi presso l’abitazione del paziente soltanto nel caso in cui questi non versi in condizioni gravi e possa autonomamente andare presso lo studio medico. Senza alcun rischio.

Ma chi valuterà se ricorra o meno il rischio in questione? Ebbene, lo stesso medico di base, sulla scorta dei malesseri e delle condizioni fisiche rappresentategli dal malato o da chi per esso. Tuttavia, sebbene la valutazione del caso spetti al medico, egli non può agire arbitrariamente.

Infatti, in assenza di detta valutazione o, addirittura, se reputi a priori che la visita non sia necessaria, si espone a specifiche conseguenze penali.

In particolare, in questi casi, si configura il reato di rifiuto e omissione di atti d’ufficio, punito con la reclusione dai 6 mesi a 2 anni, ai sensi dell’art. 328 c.p. Tutto ciò è stato chiaramente e perentoriamente spiegato dal Consiglio di Stato, il quale ha anche specificato che la presenza delle USCA non esonera affatto i medici di base dai compiti cui sono preposti. Esse, infatti, devono reputarsi come unità di soccorso che operano in affiancamento e non già in sostituzione dei medici di base.