Coronavirus: le ultime novità dal governo

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In questa delicata situazione causata dalla pandemia, si sono susseguiti in breve volgere di tempo diversi provvedimenti governativi e delle autorità locali, tutti finalizzati a tentare di contrastare il coronavirus.

Abbiamo già esaminato quali potrebbero essere determinati risvolti della attuale situazione sotto il profilo economico

Ma esistono altri importanti aspetti, non ultimi quelli legali.

Ieri è intervenuto il nuovo decreto coronavirus: le novità

Intanto occorre ricordare che è cambiata l’ultima versione dell’autodichiarazione, per chi effettua spostamenti.

Questa l’ultima versione scaricabile .

Nelle motivazioni da compilare, si può ad esempio richiamare un caso di necessità, come il fare la spesa o il recarsi in farmacia.

Personalmente suggerirei di indicare la necessità di dover acquistare generi di necessità di tipo diverso, come farmaci, alimentari o altri ancora.

Ma quali sono le ultime novità?

Nuovo decreto coronavirus: le novità.

La principale riguarda un cambio del regime sanzionatorio.

L’inosservanza dei provvedimenti non costituisce più reato, ma diviene un illecito amministrativo.

Quindi, nel caso di contestazione, comunque niente fedina penale macchiata.

Resta però un reato rilasciare dichiarazioni mendaci.

Ma le sanzioni aumentano. E’ prevista una somma da 400 a 3000 euro a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria.

E se si ritiene di avere ragione?

La materia rinvia alla legge 689/1981, che regola l’illecito amministrativo e le eventuali opposizioni di chi sanzionato.

Certo, è anche possibile che gli accertatori commettano errori.

A tale proposito, è opportuno ricordare che in questa materia si segue una procedura analoga alle contestazioni relative alle violazioni del codice della strada.

O viene contestato immediatamente il fatto, con consegna di un verbale, o questo deve essere notificato entro 90 giorni al presunto trasgressore.

Dopo aver ricevuto il verbale, si può decidere di pagare entro 60 giorni e in tal modo si usufruisce del pagamento in misura ridotta. E la procedura si chiude.

Ma entro 30 giorni dalla contestazione immediata o dalla notifica del verbale, è possibile presentare una memoria difensiva all’ufficio competente, la prefettura.

In questo caso, l’ufficio deciderà dopo aver esaminato gli scritti ed emetterà una ordinanza assolutoria o di conferma della sanzione. Anche questa ordinanza deve essere notificata entro 90 giorni al presunto trasgressore.

In tale ipotesi, di ordinanza sanzionatoria, non è più possibile il pagamento in misura ridotta.

Contro questa eventuale ordinanza sarà poi possibile ricorrere in sede giudiziaria entro 30 giorni dalla sua notifica o, viceversa, si può decidere di pagare la somma, entro 30 giorni dalla notifica.

Ovviamente se si decide di non presentare un ricorso e di non rivolgere memorie difensive, entro il periodo di 60 giorni dalla contestazione immediata o notifica del verbale il medesimo viene confermato e diviene quindi esecutivo.

Se invece si è presentata memoria difensiva contro il verbale, e l’opposizione viene respinta, ci sono 30 giorni per fare opposizione al giudice. Ma in questo caso l’ordinanza diviene esecutiva prima. Pertanto in caso di ricorso al giudice, sarà opportuno fare anche istanza di sospensione dell’ordinanza.

Se poi la sospensione è accolta, l’ordinanza diverrà nuovamente esecutiva solo con il passaggio in giudicato della sentenza del processo di opposizione che respinge il ricorso.

Nel caso di non accoglimento della sospensione, per evitare atti esecutivi, il ricorrente dovrà pagare e, qualora vinca il ricorso, dovrà inoltrare richiesta di rimborso all’ente competente di quanto evetualmente pagato.

Nel caso di mancata risposta o di rigetto della domanda, non rimarrà, ancora una volta, che ricorrere alla via giudiziaria.

Taluni giuristi ritengono che in tale ipotesi sarebbe financo ravvisabile un reato di omissione di atti d’ufficio a carico dell’ente.

Come notiamo, non si applica più la procedura penale al decreto sul coronavirus, ed infatti si precisa espressamente che il fatto non costituisce più reato, fermo restando il reato di false attestazioni, nel caso le dichiarazioni rese all’organo accertatore o nella autodichiarazione siano mendaci.

Il termine per la notifica

Come abbiamo visto sopra, se non è intervenuta contestazione immediata, il termine per la notifica del verbale va rispettato, altrimenti l’obbligazione di pagare la sanzione si estingue.

La stessa cosa succede nel caso di notifica dell’ordinanza di condanna oltre il medesimo termine.

Nel primo caso, si potrà presentare una memoria difensiva entro 30 giorni, facendo appunto rilevare una notifica del verbale intervenuta oltre il termine, con conseguente annullamento della sanzione, che dovrebbe quindi essere riconosciuto nell’ordinanza emessa dall’autorità, a seguito della presentazione della memoria. Ovviamente nulla esclude che una memoria difensiva possa basarsi anche su altre motivazioni, come il fatto di essersi spostati per motivi di necessità, fattispecie che non rientra tra i comportamenti vietati, e che quindi sarebbe contestata illegittimamente.

Nel caso, invece, di ordinanza di pagamento notificata oltre il termine, tale vizio di procedura potrà essere fatto valere nel ricorso in sede giurisdizionale.

Coronavirus: altre novità sul decreto

Le principali novità riguardano gli aspetti sanzionatori.

Per il resto, le altre novità riguardano soprattutto la possibilità di graduare i provvedimenti e di poterli disporre anche diversamente sul territorio, da parte delle autorità locali, rispetto a quanto stabilito a livello generale dal governo.

Il provvedimento è un decreto legge, e dovrà quindi ottenere il voto favorevole del parlamento per la conversione in legge.

A cura di Gian Piero Turletti, autore di “Magic Box” e “PLT