Congelato il nuovo Codice della Crisi d’Impresa. Studiamo il caso.
Prossima la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Legge approvato ieri dal CDM, che introduce “La Composizione negoziata della crisi”.
Il Decreto Legge, recante “Misure urgenti in materia di crisi d’impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia” esaminato e approvato il 5.08.2021, dal Consiglio dei Ministri, rinvia l’entrata in vigore del Codice della Crisi d’Impresa al 15 Maggio 2022 e quella delle misure di allerta al 2024.
Sebbene possa sembrare un “Contro senso” la proroga di misure urgenti, adottate allo scopo di aiutare le imprese in stato di insolvenza, anche a causa della pandemia, il decreto ha il pregio di semplificare il testo del CCI.
Nell’ottica della semplificazione, le principali novità introdotte riguardano: L’introduzione di un nuovo strumento di aiuto alle imprese di tipo negoziale e stragiudiziale, la modifica alla Legge Fallimentare e gli incentivi fiscali.
In particolare, il nuovo strumento, definito “Composizione negoziata della crisi”, operativo dal 15 novembre 2021, rappresenta un istituto meno oneroso e armonizzato con l’attività delle Camere di Commercio, mediante una piattaforma digitale.
Congelato il nuovo Codice della Crisi d’Impresa
L’accesso alla nuova procedura è consentito a tutte le imprese, iscritte nel relativo registro, incluse le società agricole, non essendo previsti requisiti dimensionali. Obiettivo: restare sul mercato, anche mediante cessione d’azienda o di un ramo di essa.
L’iter della negoziazione è affidato alla libera scelta dell’imprenditore, previa segnalazione, da parte degli organi di controllo della società, di una situazione di squilibrio patrimoniale o economico finanziario.
Resta prerogativa esclusiva dell’imprenditore l’avvio delle negoziazioni, mediante istanza su piattaforma digitale, accessibile dal sito della Camera di commercio, presso il cui registro è iscritto l’imprenditore che la inoltra via web.
Attraverso la piattaforma, l’imprenditore può avere tutte le informazioni necessarie all’avvio della composizione negoziata, inclusa la documentazione da produrre. E’ possibile, inoltre, fare un test pratico, con funzione di autodiagnosi, in via preventiva rispetto all’eventuale deposito dell’istanza. In particolare, l’inserimento di alcuni dati contabili nel test “Preliminare” consente, ad ogni imprenditore, di valutare la sostenibilità del debito accumulato, tramite flussi finanziari futuri.
Una volta presentata l’istanza di accesso alla composizione negoziata della crisi, le trattative si svolgono tra l’imprenditore e le parti interessate, con l’ausilio e la competenza di un esperto, il “Tutor”, terzo e imparziale.
Saranno le Camere di Commercio a predisporre gli elenchi di esperti da cui attingere: Avvocati, dottori commercialisti e consulenti del lavoro, iscritti da almeno cinque anni ai rispettivi albi ed esperti nella gestione della crisi d’impresa. L’esperto, entro due giorni dalla nomina potrà accettare o rifiutare l’incarico. In caso di accettazione, dovrà convocare l’imprenditore, per valutare con lui le ipotesi di risanamento e avviare una “Mediazione” con i creditori e tutte le parti coinvolte, agevolando la negoziazione. Il termine per la conclusione delle stesse è fissato nel Decreto in 180 giorni, decorsi i quali, l’incarico, (salve le dovute eccezioni), dovrà considerarsi evaso.
Per chi aderisce al nuovo strumento di composizione della crisi, sono previsti una serie di incentivi fiscali, nel novero dei quali vanno segnalati: la rateazione delle imposte fiscali non versate e l’abbattimento di sanzioni e interessi.
Segnatamente, dall’accettazione dell’incarico da parte del “Tutor” e fino alla conclusione della procedura, sono ridotti sia gli interessi maturati sui debiti tributari sia le sanzioni tributarie, comprese quelle maturate prima del deposito della domanda di accesso alla negoziazione.
È inoltre prevista la facoltà, per l’Agenzia delle Entrate, di concedere un piano di rateizzazione, sino ad un massimo di 72 rate mensili, sia sulle imposte sui redditi che sulle ritenute non operate, in qualità di sostituto d’imposta e sull’IVA, a patto che non siano ancora iscritte a ruolo e che sia stato, medio tempore, depositato un contratto con i creditori.
Il Decreto è sintomatico della volontà del Legislatore di semplificare la conclusione di accordi, al fine di ridurre contenziosi in sede civile – esecutiva, penale, fallimentare e, più in generale, i procedimenti giudiziari, aprendo la strada ai negoziati tra le parti.
Lo strumento della negoziazione è invalso nella prassi da tempo, sotto forma di “mediazione” (anche familiare) o di “negoziazione assistita” e si avvia a divenire il perno della risoluzione, in via stragiudiziale e alternativa alle “litigations”, del contenzioso “Commerciale”.