Concorrenza sleale e competenza del Tribunale delle Imprese

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Oggi trattiamo di concorrenza sleale e competenza del Tribunale delle Imprese. Studiamo il caso.

Nella materia del diritto commerciale, una disciplina “ad hoc” è prevista per gli atti di concorrenza sleale, commessi da un’impresa ai danni di un’altra, operante nello stesso settore di attività. In particolare, l’art. 2598 c.c tipizza gli atti di concorrenza sleale, tra i quali annovera l’utilizzo di nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con quelli legittimamente usati da altri; l’imitazione servile di prodotti di un concorrente; la diffusione di notizie e apprezzamenti di prodotti e attività di un concorrente, idonei a determinarne il discredito, nonché l’appropriazione di pregi e/o prodotti dell’altrui impresa.

Degna di menzione è la previsione, al n. 3 del citato articolo, di una “clausola aperta o di salvaguardia”, in virtù della quale: “Compie atti di concorrenza sleale chiunque si vale, direttamente o indirettamente, di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l’altrui azienda”.

La generalità della previsione normativa ha determinato e determinerà, verosimilmente, un’elaborazione giurisprudenziale, finalizzata a stabilire criteri di qualificazione dell’illiceità di condotte imprenditoriali, ovvero i limiti entro i quali tali condotte siano sussumibili nella clausola di cui al n.3 dell’art. 2598 c.c.  e, conseguentemente, nel novero degli atti di concorrenza sleale.

La pronuncia di merito

Al riguardo, meritevole di nota è una recente pronuncia di merito, del Tribunale di Torino, pronunciata il 21.09.2020, avente ad oggetto un caso di utilizzo sistematico delle liste di clienti della società ex mandante, da parte di procacciatori d’affari, successivamente al recesso dal contratto di lavoro con la mandante.

All’origine della vicenda, vi è il ricorso promosso dalla società sottoscrivente contratto di procacciamento d’affari con i resistenti, ovvero dalla “ex mandante”, nei confronti dei medesimi, receduti dal suddetto contratto.

Segnatamente, la ricorrente lamentava l’utilizzo sistematico, da parte dei resistenti, delle liste clienti della stessa e delle quali erano venuti a conoscenza a causa del rapporto di lavoro con la deducente.

Concorrenza sleale e competenza del Tribunale delle Imprese:

I Giudici del merito, in parziale accoglimento del ricorso, hanno riconosciuto il diritto della ricorrente al risarcimento dei danni, ai sensi del combinato disposto di cui agli art. 2598 c.c. e 2043 c.c., previo accertamento della qualificazione del comportamento dei resistenti come atto di concorrenza sleale.

In particolare, il discrimen per la qualificazione di una simile condotta come “concorrenza sleale” è da ravvisarsi nella sistematicità e/o occasionalità della distrazione della clientela della ex mandante. Di modo che, solo nel primo caso, potrà sussistere un atto di concorrenza sleale, in assenza di pattuizioni al riguardo.

A tale conclusione, il Tribunale di Torino, Sezione Specializzata Imprese, è pervenuto in base ad un’attenta disamina della lettera di cui al n. 3 dell’art. 2598 c.c., arricchendo di contenuti la clausola di salvaguardia ivi contenuta.

Ciò, anche alla luce dei precedenti giurisprudenziali sul tema, che vengono richiamati nella sentenza e avendo riguardo al criterio della correttezza professionale.

Principio, quest’ultimo, mutuato da varie disposizioni del codice civile, disciplinanti i principi di correttezza e buona fede in tema contrattuale, assurti a principi di rango costituzionale, per il tramite della clausola di cui all’art. 2, secondo comma Cost.

Al riguardo, in sede di interpretazione ermeneutica, si assiste ad un’applicazione estensiva ed analogica dei predetti principi, traslati dal campo delle obbligazioni contrattuali, a quello più strettamente professionale e commerciale.

Interpretazione ermeneutica

Il che consentirà, in futuro, di sussumere nell’ambito della clausola di cui al n. 3 dell’art. 2598 c.c. una serie di atti illeciti, poiché contrari al criterio della correttezza professionale, “di creazione giurisprudenziale”, in base alla prassi ed alla tesi del “case by case”.

Un freno a tale attività interpretativa può certamente essere il frutto dell’autonomia contrattuale e della libertà nella negoziazione, concretantesi nella predisposizione di Patti di concorrenza sleale tra le parti.

Tali pattuizioni, a latere di contratti commerciali, se dettagliate, prevalendo sulla lex  generalis, ovvero sulla disciplina del codice civile, sono idonee a ridurre o, comunque, contenere il contenzioso sulla concorrenza sleale, evitando il proliferarsi di sentenze “interpretative/manipolative” sul tema.

In ultima analisi, nel settore delle attività commerciali e, in generale, nei rapporti tra imprese concorrenti, si auspica un maggior intervento delle parti a livello contrattuale. Il contratto è, infatti, esplicazione dell’autonomia di cui all’ art. 1322 c.c., nonché della libera iniziativa economica, strumento idoneo a frenare il fenomeno della concorrenza sleale, rispetto a tutti quei casi, (la maggioranza), non previsti dal Legislatore.

La negoziazione, per vero, ponendosi a livello della legislazione speciale, costituisce un limite naturale all’attività interpretativa dei magistrati, che trova terreno fertile laddove si riscontra un vuoto legislativo, non colmato da alcuna legge speciale.