Con quali forme si può impugnare il licenziamento?

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Nel nostro ordinamento il licenziamento è legittimo solo se si fonda su una motivazione valida e ragionevole. Tuttavia, la fondatezza o meno delle ragioni sottese al licenziamento, deve essere oggetto di contestazione, per poter essere valutata. Pertanto, in caso di licenziamento illegittimo, il lavoratore deve impugnarlo per far valere le sue ragioni. La legge assegna al lavoratore un termine perentorio per impugnare e, se tale termine viene trasgredito, si decade dalla possibilità di agire. Quindi, sembra evidente che per contestare il licenziamento illegittimo, occorre rispettare alcune regole. Inoltre, da ultimo la giurisprudenza ha specificato che vi sono anche determinate forme per contestarlo.

Con quali forme si può impugnare il licenziamento?

Da ultimo, con riferimento al licenziamento e alle forme per impugnarlo, è intervenuta la giurisprudenza a fornire taluni chiarimenti. In particolare, si ci è chiesti se è legittima l’impugnazione del licenziamento a mezzo pec. Va premesso che la redazione dell’impugnazione del licenziamento è soggetta a talune delimitazioni. Infatti, in numerose sentenze, l’impugnativa è stata ritenuta non valida in quanto priva di determinati requisiti formali. Il tutto, con la spiacevole nonché pregiudizievole conseguenza della decadenza del lavoratore dalla possibilità di impugnare il recesso del datore di lavoro.

Come impugnare il licenziamento

Quindi, come anticipato, una volta giunta la lettera di licenziamento, bisogna soffermarsi su come impugnarlo. Quindi, iniziando dal primo atto lesivo, si può dire che il lavoratore, quando riceve la lettera di licenziamento, deve accertarsi se questo è fondato oppure illegittimo. Spesso, detta valutazione viene fatta con il supporto dell’ufficio vertenze del sindacato oppure con l’assistenza del proprio avvocato di fiducia. Pertanto, se il lavoratore ritiene che il licenziamento sia illegittimo può impugnarlo. Dovrà fare ciò entro il termine di decadenza di 60 giorni. Detto termine decorre dalla data in cui il lavoratore riceve la lettera di licenziamento. Questa prima fase, caratterizza quella che va sotto il nome di impugnazione stragiudiziale del licenziamento. Ciò in quanto essa non viene inviata al giudice ma direttamente al datore di lavoro. Come detto, però, occorre un certa cautela nella predisposizione dell’impugnazione stragiudiziale del licenziamento.

Cosicchè, alla domanda precedentemente posta: è possibile proporre l’impugnazione del licenziamento a mezzo pec? La risposta è stata data dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Monza, con una recente sentenza del 29.01.2020.

Con essa, è stato dichiarato inammissibile il ricorso presentato dal lavoratore in via giudiziale. Ciò in quanto, secondo il giudice, il lavoratore era decaduto al diritto a impugnare il licenziamento. Il tutto, per una ragione formale, legata al fatto che la lettera di impugnazione stragiudiziale del licenziamento, non risultava firmata digitalmente dal lavoratore e/o dal legale.

Essa era stata scannerizzata ed inviata, tramite pec, dall’avvocato. Al riguardo, il Giudice ha evidenziato che, secondo la normativa vigente, la scansione di una impugnativa cartacea, può avere validità solo a certe condizioni.

In altri termini, l’ efficacia di scrittura privata ai sensi dell’art. 2702 c.c., ricorre solo se:

1) è sottoscritta dal lavoratore e/o dal difensore con firma digitale, o altro tipo di firma elettronica;

2) è accompagnata da valida attestazione di conformità da parte di un notaio o di altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato. La conseguenza è rilevante se si accede a questo orientamento. Infatti, se il lavoratore impugna il licenziamento con una lettera scannerizzata non firmata digitalmente, perderà ogni diritto ad ottenere tutela in caso di licenziamento illegittimo.