Come ricevere la NASPI anche in questo caso che sembrava escluso

lavoratore

La disoccupazione indennizzata (NASPI) si ottiene quando si perde involontariamente il lavoro. Ma ci sono anche altri casi che permettono l’accesso. A chiarire quest’aspetto è l’INPS nel messaggio 4464 del 26 novembre 2020. L’ente evidenzia i casi in cui è possibile accedere alla misura al di fuori della disoccupazione involontaria. Esaminiamo come ricevere la NASPI anche in questo caso che sembrava escluso.

Nella risoluzione contrattuale la NASPI non si perde, i chiarimenti INPS

L’INPS chiarisce che possono accedere alla NASPI anche coloro che hanno perso il lavoro con un accordo di incentivo all’esodo. Ma solo fino al termine che impone il blocco dei licenziamenti individuali e collettivi per giustificato motivo oggettivo. Attualmente con la proroga sino al 31 marzo 2021.

Quindi, potranno accedere alla NASPI i lavoratori licenziati con accordo collettivo aziendale, che prevede la risoluzione del contratto di lavoro con erogazione dell’incentivo all’esodo tramite accordo collettivo. Sono esclusi dal beneficio gli accordi individuali.

L’INPS, inoltre, chiarisce che sono comprese tutte le aziende a prescindere se è possibile accedere alla sospensione lavorativa per Cig Covid.

Alla domanda NASPI il lavoratore dovrà fare molta attenzione, per evitare che sia respinta. È importante allegare, in sede di presentazione dell’istanza, l’accordo collettivo aziendale.

Come ricevere la NASPI anche in questo caso che sembrava escluso

Oltre la risoluzione contrattuale, l’INPS spiega anche altri casi in cui è possibile accedere alla NASPI.

È possibile accedere alla NASPI, oltre alla disoccupazione involontaria e alla risoluzione contrattuale, anche nei seguenti casi:

a) il lavoratore accetti il licenziamento con offerta di conciliazione;

b) dimissioni a seguito trasferimento del lavoratore ad altra sede aziendale. In questo caso quando il trasferimento non sia comprovato da ragioni tecniche aziendali, produttive od organizzative (dimissioni per giusta causa).

c) nell’ipotesi di risoluzioni consensuali e dimissioni per giusta causa, con procedura di conciliazione per aziende con più di quindici dipendenti;

d) licenziamento per rifiuto da parte del lavoratore al trasferimento in un’altra sede aziendale, distante dalla residenza oltre 50 Km; in ambito di risoluzione consensuale.