Come ottenere l’indennizzo per danni da vaccinazione

vaccinazione

L’argomento vaccinazioni da sempre crea dibattiti molto accesi, si sente continuamente parlare di pro e di contro delle vaccinazioni da parte di tutti, esperti e non. Mai come in questo periodo. Senza voler entrare nel merito, il team di Proiezionidiborsa fornisce, oggi, indicazioni ai nostri lettori su come ottenere l’indennizzo per danni da vaccinazione. Il nostro legislatore ha garantito un indennizzo da parte dello Stato per coloro che abbiano subito gravi danni a seguito di vaccinazioni obbligatorie e trasfusioni. Con la legge n. 210/1992 si prevede un indennizzo per coloro che hanno riportato gravi danni a seguito di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati. L’indennizzo si eroga bimestralmente e l’importo sarà più o meno elevato a secondo del grado di invalidità. L’indennizzo si compone di due quote: una che rappresenta l’indennizzo in sé, e l’altra che integra la prima, detta indennità integrativa speciale.

La legge n.229/2005 e l’indennizzo aggiuntivo

Con la legge n.229/2005, si prevede un indennizzo aggiuntivo, per coloro che hanno subito un danno irreversibile da vaccinazioni obbligatorie. Questo indennizzo verrà così corrisposto:

Integralmente al danneggiato che non ha assistenza prevalente e continuativa;

50% al danneggiato capace di intendere e di volere, che beneficia di assistenza prevalente e continuativa, e 50% ai familiari che prestano l’assistenza;

Integralmente ai congiunti conviventi che prestano assistenza al minore o incapace.

Gli indennizzi si erogheranno a prescindere dal reddito del beneficiario.

L’indennizzo che si basa sul principio di solidarietà sociale, ha carattere assistenziale, e non esclude il risarcimento, che potrà comunque richiedersi innanzi al Tribunale.Ebbene, ma come ottenere l’indennizzo per danni da vaccinazione?

Come richiedere l’indennizzo

Ecco come ottenere l’indennizzo per danni da vaccinazione. Bisogna inoltrare la domanda con racc.ta a.r o PEC all’Azienda sanitaria di residenza, la quale svolgerà l’istruttoria della pratica e mandare tutto alla Commissione Medica. La Commissione medica procederà a visitare e valutare il nesso causale tra la vaccinazione e i danni riportati, e trasmetterà il verbale all’ASL. Tale verbale si comunicherà all’interessato, che in caso di esito negativo, avrà 30 giorni per ricorrere contro il verbale. Nel caso di esito negativo anche del ricorso amministrativo, il danneggiato potrà ricorrere innanzi al Giudice del Lavoro, entro un anno dalla comunicazione. I termini per la domanda sono di tre anni per i danneggiati da vaccinazione, trasfusione o emoderivati, mentre per i soggetti affetti di HIV il termine è di 10 anni.

La Corte Costituzionale, con sentenza n.118/2020 ha dichiarato illegittimo l’art.1 co.1 della l. n.210/92, nella parte in cui non prevede l’indennizzo per vaccinazioni non obbligatorie.

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