Una volta verificato il possesso dei requisiti necessari per accedere alla Naspi, il lavoratore può presentare all’INPS la domanda di disoccupazione. Questa può essere presentata on line, per procedere più agevolmente e comodamente. Quindi, in questa sede occorrerà spiegare come fare la domanda per la Naspi on line. Anzitutto, chiariamo che vi sono tre modalità alternative per presentarla. Se, ad esempio, si è in possesso del pin dispositivo INPS , la domanda si può presentare on line direttamente dal sito www.inps.it. In alternativa, si può ricorrere all’ausilio di un patronato. Infine, essa si può inoltrare anche tramite il Contact Center Multicanale Inps, chiamando da rete fissa il numero gratuito 803164 o dal cellulare allo 06164164. Per quanto riguarda la prima modalità, occorre, innanzitutto, richiedere all’INPS il Pin dispositivo, se non lo si possiede già.
Il tutto, seguendo la procedura di richiesta on line. In ogni caso, si potrà accedere all’area riservata alla domanda Naspi anche attraverso il sistema SPID oppure tramite la Carta Nazionale dei Servizi. Una volta in possesso del pin, si accede al sito Inps www.inps.it e si effettua il login nell’area dei servizi online. Il tutto va effettuato seguendo il seguente percorso: – servizi per il cittadino; – digitare l’opzione “invio domande di prestazioni a sostegno del reddito”; – fare click sulla scritta Naspi. Poi si va nella sezione “Indennità di Naspi” e si procede alla compilazione della domanda. La domanda on line Naspi è strutturata in 6 sezioni, dove sono richiesti dati sia anagrafici che lavorativi. Una volta entrati nel sistema, la posizione contributiva del soggetto che sta facendo domanda viene caricata automaticamente.
I termini per presentare la domanda
Quindi, alla domanda: “come fare la domanda per la Naspi on line”, si è fin qui fornita risposta. Ora, occupiamoci dei termini per la sua presentazione. Ebbene, la domanda deve essere inoltrata all’INPS, esclusivamente in via telematica, entro un termine perentorio di 68 giorni. Detto termine decorre, alternativamente dalla: – data di cessazione del rapporto di lavoro;
a) data di cessazione del periodo di maternità indennizzato ;
b) data di cessazione del periodo di malattia indennizzato o di infortunio sul lavoro/malattia professionale;
c) data di definizione della vertenza sindacale o dalla data di notifica della sentenza giudiziaria;
d) data di cessazione del periodo corrispondente all’indennità di mancato preavviso ragguagliato a giornate; –
e) dal 38° giorno dopo la data di cessazione, in caso di licenziamento per giusta causa. Detto termine di 68 giorni per la presentazione della domanda di Naspi si sospende nei seguenti casi:
a) maternità indennizzabile che insorge entro i 68 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.
b) malattia comune indennizzabile da parte dell’Inps o infortunio sul lavoro/malattia professionale indennizzabile da parte dell’INAIL.
Naturalmente, la sospensione soccorre se le cause indicate insorgono entro i 60 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato. In questo caso, il termine resta sospeso per tutta la durata della malattia o dell’infortunio e maternità. Poi, ricomincerà a decorrere al termine della malattia, dell’infortunio o della maternità. I termini per presentare la domanda sono perentori e se non rispettati, si perde il diritto alla Naspi.