Con il messaggio n. 515 del 5 febbraio 2021, l’INPS comunica, la procedura da seguire per ottenere il congedo straordinario per sospensione attività didattica. È disponibile, pertanto, la procedura per l’invio delle domande per ottenere il congedo straordinario.
ProiezionidiBorsa spiega, quest’oggi, alla luce del recente messaggio, come fare la domanda per il congedo straordinario e per l’indennità INPS. Chi può farla? i genitori che si sono trovati nella seguente situazione.
Il congedo straordinario è previsto, nelle ipotesi di didattica in presenza sospesa per genitori:
a) i cui figli siano alunni frequentanti le classi seconde e terze delle scuole secondarie di primo grado, situate nelle zone rosse;
b) i cui figli siano in condizioni di disabilità grave. In questi casi, si riferisce a tutte le scuole di ogni ordine e grado, nonché ai centri diurni assistenziali. Indipendentemente dal livello di rischio in cui è inquadrata la regione dove sono ubicate le scuole o i centri.
Come fare la domanda per il congedo straordinario e per l’indennità INPS
Ai fini del congedo straordinario, la domanda va presentata solo telematicamente, in un dei seguenti modi:
a) attraverso i Patronati;
b) attraverso il Contact Center integrato, chiamando al numero verde 803.164 (rete fissa), o il numero 06 164.164 (rete mobile a pagamento);
c) tramite il portale web dell’INPS, se si è in possesso del PIN, SPID CIE o CNS (dall’1.10.20 l’ente non rilascia più il codice PIN).
Per la fruizione del congedo straordinario non è necessaria la convivenza del genitore con il figlio per cui si chiede. Il congedo può essere fruito per periodi a partire dal 9 novembre 2020. Per i giorni di congedo è riconosciuta al genitore un’indennità pari al 50% della retribuzione, ai sensi della normativa a sostegno della maternità e paternità. Sono indennizzabili soltanto le giornate lavorative ricadenti nel periodo di congedo richiesto.
Le modalità di pagamento dell’indennità avverranno mediante pagamento diretto o a conguaglio dell’indennità di maternità. Per quanto riguarda, il rapporto con il fisco, tali indennità saranno parte dell’imponibile fiscale, costituendo reddito di lavoro dipendente.
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