Come difendersi da accuse di illecito uso del contante

contante

Dal primo luglio, salvo una modifica della normativa in materia, verrà portata a 1999 euro la soglia del contante utilizzabile. Il superamento di tale soglia espone a pesanti sanzioni amministrative.

L’intento del governo è soprattutto quello di evitare evasione fiscale e riciclaggio. Ma, come rimarcato da diversi enti di ricerca, compresi gli uffici studi della BCE, parrebbe che la limitazione del contante vada a discapito dello sviluppo economico.

In caso di mancate modifiche normative, comunque l’uso del contante espone a sanzioni amministrative.

E, quindi, come difendersi da accuse di illecito uso del contante?

Per meglio comprendere questa problematica, pare opportuno considerare le diverse tipologie di prove in relazione alle diverse fattispecie di illecito, previste nel nostro ordinamento giuridico.

Come indicato in miei precedenti articoli, gli illeciti si possono infatti suddividere in base alla tipologia di prove che richiedono, perché sia considerata dimostrata la loro sussistenza e la responsabilità di chi ritenuto responsabile.

Queste prove possono essere le seguenti:

  • Presunzione di non colpevolezza. Comporta che debba essere l’accusa a dimostrare la colpevolezza del soggetto o dei soggetti, cui viene attribuita la responsabilità dell’illecito. Se tale prova non viene fornita, l’accusato viene considerato innocente.
  • Presunzione di colpevolezza. Taluni elementi possono valere come presunzione a carico di chi ritenuto responsabile, ma costituiscono presunzioni semplici, cioè tali da ammettere la prova contraria da parte di chi accusato.

Ed ecco i diversi tipi di illecito, con la relativa disciplina in materia di elementi probatori.

Penali: vige la presunzione di non colpevolezza.

Amministrativi: vige, analogamente agli illeciti penali, la presunzione di non colpevolezza.

Tributari: vigono alcune presunzione semplici a favore del fisco. Cioè dev’essere chi ritenuto responsabile a dimostrare la propria innocenza.

Vediamo come difendersi da accuse di illecito uso del contante?

Per rispondere a questa domanda, è opportuno inquadrare l’illecito, di cui ci stiamo occupando, in una delle categorie sopra indicate, e definire la disciplina che riguarda, in particolare, la materia probatoria.

Si tratta di illecito amministrativo, non tributario.

Pertanto sarà chi sosterrà la responsabilità di un soggetto, a dover dimostrarne la colpevolezza.

Questa fattispecie rientra infatti, come illecito amministrativo, nella disciplina generale, di cui alla legge 689 del 1981, che prevede la presunzione di non colpevolezza.

La sanzione, secondo la legge sopra richiamata, verrà inflitta tramite elevazione di un verbale. Contro il quale si potrà presentare ricorso in via amministrativa o in sede giurisdizionale.

Si può ricorrere anche direttamente in via amministrativa, e successivamente impugnare l’eventuale ordinanza sanzionatoria in sede giudiziaria.

Ma per una lettura della legge in materia, rinvio qui.

Non mi dilungo sulla procedura. Quanto ai motivi di ricorso, possono essere molteplici.

In questa sede intendo soffermarmi su uno in particolare. Quello che riguarda l’insufficiente o inesistente prova dell’illecito.

Regime probatorio e difesa per insufficienza o assenza di prove

Come abbiamo visto sopra, il regime probatorio per questo tipo di illecito prevede che non valgano presunzioni contro il soggetto, cui è addebitato il fatto.

Pertanto dovrà essere l’organo procedente a dimostrarne la colpevolezza.

In concreto, questo come potrebbe avvenire?

Ovviamente, sapendo che oltre un certo limite l’uso del contante è pesantemente sanzionato, chi versi una somma di denaro ad altro soggetto, se si superano i limiti di legge, lo farà al riparo di sguardi indiscreti.

Quale prova potrebbe quindi permanere, di un siffatto illecito?

Operativamente l’unica prova residua potrebbe essere uno scritto, proveniente dalle parti interessate.

Ad esempio, uno scritto in cui il creditore della somma dichiari a chi paga di rilasciare quietanza liberatoria dal debito.

È quindi opportuno che le parti si accordino nel senso che non rimanga alcuno scritto in mano a chi riceve il denaro. Il debitore della somma potrà mantenere una eventuale quietanza in un luogo riservato. Mettendolo quindi al sicuro da eventuali ispezioni, che venissero espletate nell’ambito di eventuali attività da parte di organi inquirenti.

Ovviamente, la cosa migliore sarebbe proprio la scelta di osservare le disposizioni di legge, e quindi non corrispondere in contanti somme di denaro oltre il limite stabilito. In modo che una eventuale accusa sarebbe proprio infondata.

Ma comunque, come dice un antico proverbio, prevenire è meglio che curare.

E, quindi, nel caso si commetta un uso illecito del contante, evitare elementi che potrebbero costituire fonte di prova a favore degli organi accertatori, non solo consentirebbe una efficace difesa da eventuali accuse, ma dovrebbe, anzi, prevenire che le stesse vengano sollevate.

A cura di Gian Piero Turletti, autore di “Magic Box” e “PLT