Sarà capitato a ciascuno di noi di avvalersi di un distributore automatico per acquistare i più svariati prodotti. Si pensi al pacchetto di sigarette o alla semplice bottiglietta d’acqua. Si tratta di un servizio comodo e pratico, soprattutto quando non si vede altro nei paraggi. Tuttavia, non è sempre efficiente. Infatti, sarà capitato, in particolare a chi usa spesso detti distributori, di non ottenere il resto. Ebbene, in quest’articolo chiariremo come bisogna comportarsi quando il distributore automatico non dà il resto o non eroga il prodotto. Poiché, esso normalmente è collocato esternamente ai negozi o è autonomo, non sappiamo a chi rivolgerci per risolvere il problema. Di certo, però, è possibile contattare il numero indicato sul macchinario per fare una contestazione o chiedere istruzioni. Tuttavia, anche in questo caso, non risolveremo il problema nell’immediato, ottenendo il prodotto o il rimborso. Ma, allora, vediamo, nel dettaglio, cosa fare.
Cosa stabilisce la legge
Quando il cliente inserisce le monete nel distributore, sorge un contratto tra il compratore e il titolare del servizio. Si tratta di un contratto di compravendita a tutti gli effetti. Esso, infatti, non è diverso da quello che si conclude in qualsiasi altro negozio. Sicché, quando il distributore non eroga il servizio richiesto o non dà resto, si ha un inadempimento contrattuale. Di conseguenza, nei casi suddetti, l’utente può legittimamente contattare il titolare del servizio, chiedendo:
- l’esecuzione della prestazione, cioè l’erogazione corretta del servizio/prodotto;
- la consegna, del resto, in caso di mancata erogazione di esso;
- il rimborso integrale di quanto pagato, allorquando distributore non abbia erogato alcunché.
Inoltre, in teoria, ogni inadempimento contrattuale fa nascere il diritto al risarcimento del danno. Ciò, purché si dimostri che quest’ultimo sia stato conseguenza dell’inadempimento. Tuttavia, nel caso di specie, è difficile dimostrare la sussistenza di un pregiudizio patito.
Come comportarsi quando il distributore automatico non dà il resto o non eroga il prodotto
Veniamo, tuttavia, alla parte più interessante della trattazione. Come anticipato, il titolare/gestore della macchina non si trova quasi mai sul posto. Allora, cosa fare? Ebbene, se il medesimo non provvede a recarsi immediatamente sul posto per risolvere il problema, il compratore potrà allontanarsi. Dopodiché, può pretendere che la somma dovutagli gli venga pagata presso il suo domicilio, anche a mezzo bonifico. Ciò perché, per legge, l’obbligazione avente per oggetto una somma di danaro, deve essere adempiuta presso il domicilio del creditore. Al contrario, quando si tratta di obbligazione avente ad oggetto una cosa mobile determinata, vale una regola diversa. Nella specie, essa deve essere adempiuta nel luogo in cui si trovava la cosa quando l’obbligazione è sorta. Ciò significa che, se l’utente deve ricevere anche il prodotto pagato, in ipotesi, dovrà recarsi nuovamente presso il distributore.