Ormai è una prassi diffusa quella di comprare il PC con dei programmi già installati e compresi nel prezzo. Compresi nel prezzo non significa gratis, significa solo che l’acquirente li ha pagati compresi in quel prezzo. Come si può chiedere il rimborso del software preinstallato sul PC che non interessa all’acquirente per non pagare cose inutili? Intanto è importante precisare che chiedere questo rimborso è possibile grazie a recenti sentenze.
Il presupposto per il rimborso
Il presupposto in diritto è costituito da una pronuncia della Corte di Cassazione, sentenza 4390 del 2016. La Corte ha affermato che software e hardware sono scindibili. Niente impedirebbe al venditore di vendere solo il PC e di far scegliere all’acquirente ogni programma pagando solo ciò che gli interessa.
Come materialmente rifiutare il software indesiderato
Da questo presupposto deriva la possibilità per il cliente di rifiutare il software preinstallato che non gli interessa utilizzare. Come chiedere il rimborso del software preinstallato sul PC che non interessa all’acquirente? Prima di tutto bisogna rifiutare l’uso del software.
Al primo utilizzo del PC, quando il sistema chiede di accettare le condizioni di uso di licenza o programmi, bisogna rifiutare cliccando sulla parola no. In questo modo il cliente non comincerà mai ad usare il software che quindi rimarrà installato sul PC, ma non sarà mai usato dall’acquirente.
La richiesta
A questo punto il cliente ha diritto di chiedere il rimborso di quel software. La domanda di rimborso va indirizzata al produttore del software, anche tramite il venditore. C’è già un precedente in giurisprudenza. Il Tribunale di Monza ha condannato Microsoft a rimborsa al compratore euro 42 per la licenza Microsoft non desiderata. Inoltre è stata condannata per lite temeraria per aver costretto un semplice consumatore a fare addirittura causa per un diritto così evidente. La causa dovrà essere promossa davanti al Giudice di Pace se il rimborso richiesto è inferiore ad euro 5 mila. Ci si rivolge invece al Tribunale per cifre superiori. Gli esperti di Proiezionidiborsa comunicano agli interessati anche i dati precisi della sentenza di Monza se ne hanno necessità per citarla nei propri atti. È la sentenza 1734 del dicembre 2020.