Chi risarcisce in caso di caduta nel condominio?

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A qualcuno di noi sarà capitato di avere un infortunio, cadendo dalle scale condominiali. O in altre parti di uno stabile. Allora, si ci chiede chi risarcisce in caso di caduta nel condominio.

In altri termini, la domanda più specifica è se per le lesioni che ne derivano, potremo rivalerci contro i condomini. Ebbene, la risposta è positiva ma l’ottenimento del risarcimento del danno non sarà la logica conseguenza della caduta dalle scale condominiali.

Ciò in quanto l’onere probatorio in ordine al fatto è sottoposto a precise condizioni. In proposito, infatti, la giurisprudenza ha assunto un orientamento restrittivo, non molto garantista verso il danneggiato. Specificando che sullo stesso ricada l’onere probatorio.

Egli, cioè, dovrà provare che la caduta è stata provocata dal modo in cui è stata tenuta e conservata la cosa in custodia. E non già dalla sua negligenza o disattenzione.

Quindi, in molte recenti sentenze, è emerso che il danneggiato deve essere in grado di dimostrare le condizioni di tenuta della scala o della parte del condominio dove si è verificato l’infortunio. Nonché di descrivere l’esatta dinamica del fatto.

Quando si può ottenere il risarcimento dei danni?

Cerchiamo di rispondere compiutamente alla domanda: “chi risarcisce in caso di caduta nel condominio?”. Ebbene, da quanto in precedenza specificato, deriva che seppure il condominio sia custode del bene e sia tenuto alla sua corretta manutenzione, in maniera tale che lo stesso non divenga fonte di pericolo per in terzi, purtuttavia, l’onere della prova incombe sul danneggiato.

Sicché, l’art. 2054 cod. civ., nel sancire che ciascuno è responsabile delle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito, deve essere interpretato nella maniera che segue.

La norma è applicabile solo nel caso in cui sia essa stessa la fonte del danno. Mentre se lo stesso è opera dell’uomo si ricade nell’ambito di operatività dell’art. 2043 cod. civ. e quindi l’onere probatorio incombe sul danneggiato.

Inoltre, nell’accezione di fortuito, rientra anche la negligenza e imprudenza della vittima. Sicché quando quest’ultima, per disattenzione, ha contribuito al verificarsi dell’evento lesivo, la conseguenza è che non le spetta il risarcimento o le spetta solo parzialmente.

In tal senso si è espressa la Corte di Cassazione, con sentenza n. 7580 del 2020. Nell’occasione, la Suprema Corte ha chiarito che quando la cosa non abbia un’intrinseca pericolosità, tocca al danneggiato provare che essa è divenuta pericolosa a causa del particolare stato dei luoghi. Si pensi alla scarsa illuminazione o alla presenza di sostanze scivolose o oleose.

Anche in tal caso, tuttavia, la giurisprudenza reputa che il soggetto debba adottare un comportamento prudente per evitare la caduta. Soprattutto se il pericolo non è nascosto e quindi l’insidia sarebbe stata evitabile. Poi, naturalmente, in siffatta ipotesi, gioca un ruolo fondamentale la capacità del danneggiato di produrre la prova in giudizio.