Il Tribunale di Novara segue il filone animalista. Il cane è il fedele compagno dell’uomo e chi ne provoca la morte deve risarcire il danno morale al padrone. In giurisprudenza si è ormai affermato il principio per cui il cane non è un oggetto, ma nemmeno un semplice animale di compagnia. E’ considerato un compagno di vita, una presenza importante nella quotidianità di chi ha scelto di averne uno.
Questo orientamento sta alla base della recente sentenza 191 del 2020 del Tribunale di Novara. Il risarcimento del danno morale causato dalla morte dell’animale di affezione è dovuto anche se la morte non è derivata da reato. Nel caso oggetto della sentenza un cane di piccola taglia è stato sbranato dal grosso cane dei vicini.
Chi provoca la morte del cane deve risarcire il danno morale
Il Tribunale ha ritenuto che il legame con il proprio cane trovi tutela direttamente nella Costituzione. Il rapporto con l’animale sarebbe uno dei modi in cui trova espressione la personalità umana, tutelata dall’art. 2 della carta costituzionale. Per il profondo legame che può sorgere tra il cane ed il suo padrone il Tribunale ha ritenuto che debba risarcirsi il danno morale come avviene in caso di perdita di un membro della famiglia.
L’interpretazione del Tribunale è in sintonia con il diritto comunitario, secondo cui occorre tenere conto delle esigenze degli animali domestici, ritenuti esseri sensibili.
Il Tribunale di Novara, in assenza di parametri di legge, ha stabilito l’ammontare del danno in via equitativa, ossia secondo l’equo convincimento del giudice. In particolare si è tenuto conto dell’età del cane e della sua ragionevole aspettativa di vita futura.
La posizione della Corte di Cassazione
La Cassazione non è ancora giunta alle illuminate e moderne posizioni dei tribunali. La Suprema Corte, infatti, si è espressa sul punto con una famosa decisione a Sezioni Unite del 2008. Affermava la Corte che in caso di morte dell’animale di affezione si poteva senz’altro chiedere il risarcimento del danno economico, soprattutto in caso di particolare valore del cane ucciso. Invece il danno morale poteva essere riconosciuto solo in presenza di particolari elementi, qui elencati:
a) la condotta del responsabile della morte integrava reato;
b) se vi sia una legge che preveda espressamente il risarcimento del danno morale a fronte di quella specifica condotta;
c) se l’interesse leso godesse di tutela costituzionale.
Proprio di quest’ultima possibilità hanno approfittato i tribunali, riconoscendo valore costituzionale al rapporto che lega uomo ed animale di compagnia.