Chi paga i debiti condominiali?

condominio

Il condominio è un ente che, seppur privo di personalità giuridica, può accumulare debiti che sarà chiamato a pagare. Sicchè, pur non potendo essere qualificato come una persona giuridica a tutti gli effetti, esso si presenta nei confronti dei terzi come un’entità unitaria. Pertanto, verso la stessa è possibile agire per ottenere il pagamento delle somme che spettano. A questo punto, si ci chiede: “chi paga i debiti condominiali?”. A detto quesito se ne collegano degli altri, ossia: “I singoli condòmini possono essere chiamati a pagare i debiti dell’intero condominio?”, o “si può agire in esecuzione forzata contro il condominio?”. Ebbene, cerchiamo di rispondere agli esposti interrogativi.

Quali sono i debiti condominiali

Per debiti condominiali si intendono le obbligazioni sorte nell’interesse delle parti comuni del condominio. Tali sono quelle destinate all’utilizzazione di tutti i condomini, come: il cortile, l’androne condominiale, l’ascensore, le scale ecc. Sicchè, il condominio si indebita quando non paga le obbligazioni sorte a seguito di operazioni inerenti alle parti comuni.

Chi li paga?

Quindi, vediamo chi paga i debiti condominiali, cioè quelli sorti in seguito alle spese affrontate per tener fronte alla manutenzione delle aree comuni del condominio. Ebbene, l’obbligo ricade su ciascun condomino, in proporzione alla quota di proprietà esclusiva, così come stabilita nelle tabelle millesimali. Pertanto, quando solo alcuni condomini non hanno pagato, l’amministratore condominiale è tenuto ad agire per la riscossione coattiva dalle somme dovute. Deve provvedere a tanto, entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio, pena la possibilità di essere revocato.

Pertanto, l’amministratore, ai fini del recupero del credito e senza bisogno della preventiva autorizzazione dell’assemblea, dovrà agire giudizialmente per ottenere un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo. Ai fini del recupero, egli è l’unico legittimato a rivolgersi all’autorità giudiziaria per ottenere il suddetto titolo contro il condomino o i condomini morosi. Per detta attività, come anticipato, egli non ha bisogno di alcun preventivo benestare dell’assemblea. Ciò in quanto quella di che trattasi rappresenta una di quelle ipotesi eccezionali in cui può agire autonomamente.