Per moltissime famiglie e persone, le conseguenze della pandemia si sono inevitabilmente tradotte in un peggioramento delle loro condizioni di vita.
A causa dell’emergenza sanitaria ed economica sempre più famiglie, infatti, hanno, perso il lavoro. O hanno visto ridursi drasticamente il proprio reddito.
Pagare ogni mese il canone di locazione per un locale commerciale, o un immobile ad uso abitativo, è diventato veramente duro.
Tuttavia, sono diverse le Regioni e i Comuni in Italia che nel 2021 sono riusciti a stanziare diversi milioni di euro per aiutare le persone in difficoltà.
Stare al fianco di tutti coloro che a fatica riescono a pagare l’affitto, mettendo loro a disposizione il c.d. Fondo Affitto.
Quest’oggi con i Consulenti di ProiezionidiBorsa ci soffermeremo sull’argomento.
Cercheremo di capire se chi non riesce a pagare più il fitto può chiedere la sospensione dell’affitto. E anche quali effetti produce la lettera di sospensione.
Cos’è la locazione
Prima di tutto, ricordiamo che l’art. 1571 del codice civile definisce la locazione come “il contratto con il quale una parte si obbliga a far godere all’altra una cosa mobile o immobile per un dato tempo, verso un determinato corrispettivo”.
Il contratto di locazione comporta, dunque, il trasferimento al conduttore dell’uso e del godimento del bene. Attribuendo una detenzione qualificata. Che trova il proprio titolo nel pagamento dei canoni.
La disciplina che il nostro ordinamento prevede in materia di locazioni, è differente, a seconda che si tratti di locazioni abitative e locazioni non abitative.
Ma cosa succede se il conduttore non riesce più a pagare il canone d’affitto a causa di circostanze sopravvenute?
Chi non riesce a pagare più il fitto può chiedere la sospensione dell’affitto e quali effetti produce la lettera di sospensione?
La risposta alla domanda di cui sopra è affermativa.
Il nostro codice civile, infatti, all’art. 1256, disciplina i casi di impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa non imputabile al debitore. Sia definitiva che temporanea.
Pertanto, il conduttore che non riesce più a pagare il fitto può chiedere la sospensione dell’affitto.
Può farlo rivolgendosi ad un avvocato che lo supporti tecnicamente.
Altrimenti, direttamente con una lettera di sospensione dell’affitto. Con la quale chiedere, al proprietario dell’immobile in locazione, la sospensione dell’affitto.
La lettera dovrà essere inoltrata al locatore a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.
Nella lettera, il conduttore, dovrà indicare gli estremi del contratto di locazione. Nonché le motivazioni sopraggiunte che gli impediscono temporaneamente di pagare il canone di locazione.
Il locatore potrà decidere di sospendere temporaneamente il pagamento dei canoni, ridurre il canone, esonerare il conduttore dal pagamento.
O, qualora non vi sia accordo tra le parti, risolvere il contratto. Ma senza alcuna responsabilità del conduttore.
Il locatore, pertanto, non potrà chiedergli il risarcimento dei danni.
Ecco spiegati, dunque, anche gli effetti della lettera di sospensione dell’affitto.
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