Chi lavora in smart working può essere richiamato in sede?

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Chi lavora in smart working può essere richiamato in sede? La domanda è lecita. Il motivo? Semplice. Dopo 3 mesi di lockdown l’”abitudine” di restare a casa anche per lavorarci sta prendendo un pò il sopravvento nelle “preferenze” di chi lo attua. Specie tra i dipendenti pubblici, così come è emerso da recenti sondaggi. Tuttavia passato il periodo dell’emergenza legata alla Fase-1 in tanti si chiedono: chi lavora in smart working può essere richiamato in sede? E se sì, in quali modi e/o forme recarsi presso il vecchio ufficio e/o sede?

La legge 81/2017 e le deroghe attuali

Il punto di partenza è  la legge n. 81 del 22/05/2017 (“Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale”). Questa – in sintesi – prevede che in condizioni normali le parti si accordino, mediante ricorso alla forma scritta, sulle modalità di svolgimento del lavoro. Tale accordo è però venuto meno col Covid-19, dove l’esigenza della tutela è prevalso sul resto e ha aperto la strada a deroghe circa lo svolgimento del “lavoro agile”. Ricordiamo infine che il decreto Rilancio ha previsto che lo smart working può essere imposto unilateralmente dal titolare dell’azienda. Ed il contrario (ossia la richiesta da parte del dipendente) quando può considerarsi una proposta legittima?

I casi in cui lo smart working può essere chiesto dal dipendente

Fino all’era pre-Covid, il lavoro in “modalità agile” era possibile solo in due precise circostanze. Una, il caso delle lavoratrici madri per i tre anni successivi al parto (la c.d. maternità). La seconda a chi si ritrovasse nella veste di lavoratore e genitore di figli con disabilità. In entrambi i casi si trattava comunque non di un diritto ma di una corsia preferenziale per l’azienda che intendeva implementare lo smart working.

Poi è giunta l’era-Covid, l’attuale, e le cose sono cambiate. Nel senso la legge ha introdotto introdotti i “diritti” allo smart working. Questi sono stati riservati decreto Cura Italia a favore di dipendenti (o loro familiari conviventi): 1) con grave disabilità, 2) immunodepressi. Per essi la modalità “a distanza” è stata prevista fino a tutto il mese di luglio. Mentre una priorità è stata introdotta a beneficio di chi avesse gravi patologie con ridotta capacità lavorativa. A maggio il decreto Rilancio ha incluso nella lista degli aventi diritto anche i dipendenti con figli fino a 14 anni e il cui coniuge non sia inoccupato o in Cig.

Chi lavora in smart working può essere richiamato in sede?

Tutto questo però non fa completamente venire meno il diritto del datore di lavoro a chiamare in sede il proprio dipendente. Quando? Nei momenti di necessità particolari e quando ovviamente la tipologia “a distanza” non può attuarsi. Che valgono ovviamente da caso a caso a seconda della specifica casistica non solo aziendale ma anche specifica alla singola prestazione. Tuttavia la presenza in azienda ai tempi del Covid non può che essere circoscritta ad episodi unici e ben determinati, oltre che comprovati.