Chi è stato estromesso dal Superbonus 110%

Fisco

Le regole per l’accesso al Superbonus erano state già stabilite dal Decreto Rilancio. Tuttavia, l’Agenzia delle Entrate, interpretando in maniera restrittiva la norma per l’accesso al beneficio, ha ristretto il campo dei beneficiari. Quindi, il Fisco, ha in pratica modificato le regole relative all’applicazione del superbonus 110% sulla riqualificazione energetica degli edifici. A questo punto, non resta da chiedersi: “chi è stato estromesso dal Superbonus 100%, nella circolare diffusa dall’Agenzia”.

L’interpretazione restrittiva offerta dall’Agenzia delle Entrate

Le restrizioni si riscontrano, innanzitutto, con riguardo agli edifici.  L’Agenzia circoscrive agli edifici residenziali l’accesso al beneficio. La legge, invece, non dice questo, in quanto, in realtà, non cita da nessuna parte il carattere residenziale dei fabbricati ma parla soltanto di edifici. Ciò significa che, il Fisco lascia fuori dal Superbonus per l’isolamento termico un negozio o un ufficio autonomo appartenente a una persona fisica. Lo stesso è stato fatto per gli interventi sulle parti comuni, per la sostituzione degli impianti di riscaldamento, in cui sono inclusi anche i beni d’impresa. Al riguardo, la legge cita genericamente le unità immobiliari. Per esse deve intendersi il fabbricato e le sue pertinenze suscettibili di reddito, senza distinzione tra la destinazione residenziale o strumentale.

Ne consegue che un condominio fatto di soli uffici e negozi non dovrebbe essere escluso dal superbonus del 110%, come invece ha reputato il Fisco. In definitiva, alla domanda: chi è stato estromesso dal Superbonus 110%, si deve sen’altro rispondere il condominio formato da uffici e negozi, senza edifici residenziali.

Chi è stato estromesso dal Superbonus 110%? Interpretazione restrittiva anche per gli interventi sismici

L’Agenzia delle Entrate ha modificato la legge anche nella parte dedicata agli interventi antisismici. Ebbene, secondo l’Agenzia, l’accesso al beneficio è riservato ai soli edifici residenziali. Secondo il decreto, invece, il Superbonus spetterebbe agli edifici destinati sia ad abitazione sia ad attività produttive. Infine, indichiamo l’ultima limitazione che non risulta dal decreto ma che è stata introdotta dal Fisco. Essa è che si limita il beneficio a chi possiede un’unità immobiliare non residenziale in un condominio, solo se quest’ultimo è destinato prevalentemente ad abitazione. Inoltre, il bonus sarebbe limitato ai soli lavori sulle parti comuni e non sugli interventi trainati (fotovoltaico, colonnine elettriche, ecc.). Anche questa ennesima restrizione del Superbonus 100% non è prevista in alcuna parte nel decreto.