Chi è responsabile per i danni prodotti dall’investimento di animali randagi?
Se un cane randagio attraversa improvvisamente la strada e viene investito da un’auto, si ci chiede chi è responsabile per i danni prodotti da tale evento. Si può trattare, a riguardo, sia di danni cagionati al veicolo che di lesioni occorse al conducente o a terzi a causa dell’investimento. Generalmente, può dirsi che responsabile è il Comune proprietario del tratto di strada su cui è avvenuto l’evento.
Tuttavia, l’ente locale territoriale non è responsabile se il tratto stradale è di competenza dell’Anas. E’ quanto affermato dalla Cassazione con una sentenza depositata due giorni fa, precisamente n. 12112 del 2020. Con essa è stato respinto il ricorso elevato contro il Comune da un soggetto danneggiato proprio in virtù dell’evento su indicato. La domanda era stata già respinta nei due precedenti gradi di giudizio.
Chi è responsabile per i danni prodotti dall’investimento di animali randagi. La decisione della Cassazione
Il Collegio ha stabilito che in questi casi la fonte della responsabilità risarcitoria per i danni cagionati da cose in custodia non è configurabile in un tratto stradale curato dall’Anas. Perciò, la domanda risarcitoria è stata respinta per ragioni connesse alla mancanza di prova e al tipo di strada in cui era avvenuto l’evento. Nel caso deciso, un motociclista aveva subìto gravi lesioni personali in seguito all’investimento di un cane che aveva improvvisamente attraversato la carreggiata. La Cassazione, ha, all’uopo, operato una distinzione, a seconda che l’animale cd. vagante si immetta su una strada statale o su un’autostrada.
Infatti, quest’ultima, così come quella a scorrimento veloce, stante il carattere circoscritto e delimitato può essere tenuta al riparo dall’ingresso di agenti esterni dalle aree circostanti. Di talchè, sussisterebbe un potere di governo sulla cosa da parte dell’ente gestore dell’autostrada che giustificherebbe l’applicazione della norma sulla responsabilità delle cose in custodia. L’ente di che trattasi, di norma è l’Anas. Tuttavia, a detta della Corte, lo stesso principio non opera per i tratti non autostradali. Quivi, l’ente proprietario o gestore, che di solito è il Comune, non può garantire che la strada non sia attraversata da animali selvatici.
Di conseguenza, non può essergli automaticamente ascritto l’evento dannoso.
E’ quanto accaduto nel caso deciso, dove mancava proprio la prova del danno e del nesso causale tra l’evento lesivo e la condotta del cane. Al di là della vicenda specifica, comunque, di norma, è possibile ottenere il risarcimento del danno derivante dalla circolazione dell’animale randagio. Lo si fa, citando in giudizio l’ente che di volta in volta è tenuto a garantire l’incolumità delle persone rispetto alla presenza incontrollata di animali. Questo potrà essere il Comune o anche l’Asl, se le leggi regionali abbiano affidato a questa i compiti di prevenzione del fenomeno del randagismo.
Oppure, come detto, può essere l’Anas specialmente sui tratti autostradali affidati alla sua custodia e manutenzione. Ma il percorso per ottenere il risarcimento è spesso difficile per l’orientamento restrittivo adottato sul punto dai giudici di legittimità. Esso deriva, soprattutto, dall’assunta difficoltà da parte dell’ente, di controllare determinati tratti di strada, come appunto quella statale, così da poter, effettivamente, evitare l’evento.