Chi è responsabile in caso di fumi emessi dalla caldaia?

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Supponiamo di rivolgerci ad una ditta specializzata per farci istallare una caldaia a gas e questa ci rilasci la relativa certificazione di conformità. Allora si ci chiede: “se il vicino si lamenta in seguito all’istallazione, chi è responsabile in caso di fumi emessi dalla caldaia?”.

In tal caso, le norme di riferimento che ci aiutano a risolvere il quesito, sono l’art. 2051 cod. civ. e l’art. 844 cod. civ.

In particolare, la prima prevede una responsabilità diretta e oggettiva del proprietario. Che opera a prescindere dalla malafede e dalla colpa. Ai fini della responsabilità, quindi, è sufficiente la detenzione del bene. Ossia il rapporto intercorrente con la cosa.

L’art. 844 cod. civ., invece, stabilisce che se i fumi superano la “normale tollerabilità”, scatta la responsabilità civile. Quest’ultima implica l’obbligo di risarcimento del danno. Nonchè di rimozione dell’impianto oppure il suo adeguamento.

Infine, in taluni casi, per le immissioni in danno dei terzi, ricorre anche la responsabilità penale, prevista dall’art. 674 cod. pen., che sanziona chi getta o versa cose, atte ad offendere, imbrattare o molestare le persone o provoca emissioni di gas, vapori o fumo. La norma prevede, per tale condotta, la pena dell’arresto fino a un mese o dell’ammenda fino a 206 euro.

Come si alloca la responsabilità

Nel rispondere all’interrogativo di base, ossia “chi è responsabile in caso di fumi emessi dalle caldaie?”, occorre distinguere in base al tipo di responsabilità.

Per quanto attiene a quella civile, si è detto che, alla stregua delle norme indicate, essa ricade sempre sul detentore dell’impianto. Che solitamente è il proprietario dell’immobile.

Sul piano penale, invece, gli estremi della responsabilità sono differenti. In quanto non può operare il criterio della responsabilità oggettiva. In tal caso, quindi, è necessario che ricorrano precisi profili di colpevolezza che giustificano l’ incriminazione del responsabile.

Detti estremi vengono integrati in caso di violazione delle regole sull’installazione, che potrebbero far ricadere la responsabilità in capo all’installatore.

Tuttavia, il proprietario del bene è sempre tenuto ad adempiere ad un obbligo di vigilanza sull’impianto. Sicché, anche sul piano penale, la denuncia per le immissioni che presentano le caratteristiche descritte dall’art. 674 cod. pen., verrà solitamente fatta nei confronti del proprietario.

Questi, infatti, una volta diffidato preventivamente dal danneggiato, sarà tenuto a fare qualcosa per evitare il protrarsi della molestia e del danno ai terzi, affidandosi a un’altra società oppure rimuovendo l’impianto.

Sarà suo, infatti, il compito di evitare che la caldaia continui a rappresentare fonte di danno per i terzi. E ciò proprio in virtù del dovere di custodia del bene e dell’obbligo di vigilanza.