Chi è responsabile del sinistro stradale col monopattino?

monopattino

Ci stiamo appena abituando ai monopattini che circolano spesso in modo spericolato. Ma non siamo ancora abituati a gestire uno scontro con questi mezzi.  Chi è responsabile del sinistro stradale col monopattino? I sinistri con questi mezzi stanno aumentando e le lesioni subite dal conducente sono spesso gravi. La ragione è intuitiva. Sono mezzi veloci che non offrono alcuna protezione a chi li guida. Quali norme si applicano agli scontri con i monopattini elettrici?

Se il sinistro consiste in uno scontro con altro veicolo, per esempio una bicicletta, la disciplina è la stessa di ogni sinistro stradale.  La regola generale è quella di cui all’art. 2.054 Codice Civile. Esso afferma che fino a prova contraria si suppone che vi sia un concorso di colpa tra i due veicoli.

Se invece il monopattino investe un pedone la situazione è più seria per il conducente di questo nuovo mezzo. In questo caso il conducente del monopattino deve dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Si tratta sempre dell’art. 2.054 Codice Civile, ma primo comma.

Chi è responsabile del sinistro stradale col monopattino?

Quest’ultima affermazioni ci fa capire come mai abbiamo detto che se investe un pedone il conducente del monopattino si trova in una difficile situazione. Abbiamo infatti detto che per esimersi da responsabilità deve dimostrare di aver fatto tutto ciò che era in suo potere per evitare lo scontro. Ciò significa che in questo caso non si applica nessuna presunzione di concorso di responsabilità. Quindi se il conducente del monopattino non riesce a dimostrare di aver tentato veramente ogni possibile manovra dovrà risarcire per intero i danni al pedone.

Vogliamo però ricordare al conducente del monopattino che il concorso di colpa può….rientrare dalla finestra!

Infatti abbiamo appena detto che in caso di scontro col pedone il concorso di colpa non opera per legge. Questo però non impedisce al conducente sotto accusa di dimostrare che, in realtà, un concorso c’è stato. Nel corso del giudizio si potrà senz’altro dimostrare che il pedone ha tenuto una condotta imprudente. Per esempio può darsi che il pedone abbia attraversato la corsia ove sopraggiungeva il monopattino senza nemmeno guardare.

Il concorso di colpa, quindi, è sempre dimostrabile da chi abbia interesse a farlo rilevare. Lo conferma recentemente la Corte di Cassazione con la sentenza 842 del 2020.

E comunque attenetevi sempre alle regole che disciplinano la circolazione dei monopattini.