Chi acquista questi terreni non paga l’imposta di registro

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Nel testo della recente Manovra di Bilancio si rendono espliciti degli importanti chiarimenti circa la corresponsione dell’imposta di registro relativa ad alcuni terreni agricoli. Il Team di Redazione di ProiezionidiBorsa illustra i dettagli specifici ai Lettori e gli aspetti fondamentali e applicativi della misura.

I requisiti fondamentali che stabiliscono chi può beneficiare della misura e non corrispondere la quota fissa

Sono diverse le misure che nel testo della recente Legge di Bilancio 2021 hanno trovato applicazione in ambito fiscale e finanziario. Tra le varie misure ve n’è una che riguarda l’imposta di registro minima per terreni e relative pertinenze dal valore economico fino a 5.000 euro. In buona sostanza, il legislatore stabilisce che: nel 2021 agli atti di trasferimento a titolo oneroso dei terreni con relative pertinenze non si applica l’imposta di registro fissa pari a 200 euro. Tale regola vale esclusivamente nei casi in cui il valore economico del suddetto terreno non superi la quota di 5.000 euro.

Ecco dunque perché chi acquista questi terreni non paga l’imposta di registro. Al valore massimo del titolo, si aggiungono delle ulteriori e imprescindibili condizioni. Difatti, i terreno in questione saranno quelli che si qualificano come agricoli secondo i vigenti criteri urbanistici; inoltre, tali atti di trasferimento devono necessariamente avere come protagonisti i coltivatori diretti o gli imprenditori agricoli professionali (IAP). Si tratta dunque di una manovra che mira a rivolgersi ad una platea di beneficiari ben identificati che rientrano nella dimensione dell’interesse agricolo.

Chi acquista questi terreni non paga l’imposta di registro: qual è la finalità della misura

Lo scopo della misura risiede nell’intenzione di facilitare il processo di ricomposizione fondiaria al fine di rendere altresì più efficiente la produttività nazionale. La disposizione si evince a chiare lettere all’interno del comma 41 del testo di Manovra. Dunque, l’imposta di registro fissa di 200 euro come prevede l’art. 2, comma 4-bis, del D.L. n. 194/2009, non si pagherà in questi casi specifici.

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