Nel passaggio dal vecchio al nuovo amministratore, ci chiederemo: “che valenza ha il verbale di passaggio delle consegne da un amministratore ad un altro?”.
Rispondiamo subito che esso non ha valenza probatoria. E ciò in quanto non prova il credito del vecchio amministratore nei confronti del condominio. Né tantomeno, sarà sufficiente, a tal uopo, il disavanzo di cassa.
A specificare quanto appena detto è stata una sentenza di merito. E in particolare quella del 27 gennaio 21 n. 1449, del Tribunale di Roma. Quindi, sulla scorta di detta sentenza, il verbale di passaggio delle consegne tra l’amministratore uscente e quello appena nominato, non è titolo idoneo ad ottenere il rimborso delle anticipazioni eventualmente sostenute dal primo, nell’interesse del condominio.
In definitiva, detto verbale avrebbe una funzione meramente riepilogativa. Per questa ragione, nella causa terminata con la indicata sentenza, il tribunale ha rigettato la richiesta di rimborso avanzata dall’ex amministratore.
Si è addivenuti a questa decisione sulla base di talune considerazioni, quali:
a) il verbale di passaggio di consegne non ha valenza di ricognizione del debito;
b) trattandosi di un documento non proveniente dall’assemblea dei condomini ma dall’amministratore in carica, ha natura meramente riepilogativa.
Infatti, il nuovo amministratore, dopo avere ricevuto tutta la documentazione dal vecchio amministratore, deve sottoporre all’approvazione dell’assemblea le voci di spesa e le poste debitorie che il predecessore ha inserito nella situazione contabile. Riferibile alla gestione precedente di sua competenza.
Il disavanzo di cassa
Inoltre, il Tribunale spiega che neppure il disavanzo di cassa, attestante che le uscite sono state maggiori delle entrate effettivamente riscosse dai condòmini, è sufficiente a dimostrare l’esistenza di crediti in capo all’amministratore uscente.
Tanto vero questo che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, l’amministratore deve offrire la prova degli esborsi effettuati. Presentando un rendiconto del proprio operato.
Quest’ultimo, dovrà, necessariamente comprendere la specificazione dei dati contabili delle entrate. Nonché delle uscite e del saldo finale.
A fronte di ciò, soltanto l’assemblea dei condomini ha il potere di approvare, anche successivamente, l’operato dell’amministratore che abbia effettuato spese di manutenzione ordinaria o straordinaria sulle cose comuni.
Ciò, ovviamente, a meno che le spese non siano state già, preventivamente, approvate dall’assemblea stessa.
In definitiva, abbiamo spiegato che valenza ha il verbale di passaggio delle consegne da un amministratore ad un altro. Chiarendo la sua irrilevanza probatoria ai fini processuali.