La vicenda giudiziaria di cui si e’ occupata la Cassazione con sentenza S.U. 7761/2020 ha, a tratti, dell’incredibile. Non tanto incredibile sarebbe il fatto in se’, quanto piuttosto la circostanza che gli avvocati che hanno subito la sola sanzione della censura, siano arrivati in Cassazione.
Insomma, i protagonisti della vicenda, si sono arrischiati ad impugnare la decisione fino all’ultimo grado!
Il caso trattato e’ il seguente: un padre e un figlio sono stati censurati dal C.O.A. per violazione dei doveri imposti dall’appartenenza all’ordine forense. In particolare, il primo aveva assunto la funzione di arbitro in una procedura in cui il figlio difendeva la societa’ debitrice. Questo ultimo, a sua, volta, ha assunto la posizione oltre che di avvocato, anche del trustee costituito per sottrarre i beni alla societa’ creditrice. La sanzione del C.O.A. e’ stata quella della censura che si sostanzia, come detto, in un biasimo formale. Siffatta benevola sanzione e’ stata motivata dal fatto che i predetti non ne avevano mai ricevuto altre fino a quel momento.
Nonostante cio’, pero’ padre e figlio hanno pensato bene di impugnare la decisione del C.O.A. innanzi al C.N.F. (Consiglio Nazionale Forense) che ha confermato la decisione. E, di seguito, hanno addirittura impugnato innanzi alla Corte di Legittimita’.
La censura e le motivazioni della Cassazione
I ricorsi dei due avvocati sono stati presentati separatamente, quasi a voler far passare inosservato lo stretto grado di parentela e la gravita’ della violazioni poste in essere. Tuttavia, la Cassazione li ha riuniti, ribadendo e confermando quanto dedotto dai consigli forensi. Infatti, rispetto al padre che aveva assunto la funzione di arbitro, ha fatto presente che il recesso dalla relativa funzione era un atto dovuto, risultando incompatibile con quella del figlio.
Quest’ultimo, non a caso, era difensore di una delle parti. Di conseguenza, la ragione sollevata dal ricorrente secondo cui all’arbitrato non si possa rinunciare se non per giusta causa non tiene, stante l’incompatibilita’ palese rispetto al mantenimento del ruolo. Ad aggravare la circostanza e’ stata la condotta tenuta nel corso dell’espletamento dei compiti arbitrali. Cio’ in quanto per il recupero delle sue spettanze ha fatto iscrivere un pegno sui beni di altri creditori.
Danno agli aventi diritto
Facendo cio’ ha arrecato un ulteriore danno alla platea degli aventi diritto al recupero del credito. La Cassazione ha inoltre, rigettato le ragioni del figlio avvocato, per avere questi consigliato ai propri clienti la costituzione di un trustee, ben sapendo di arrecare danno ai creditori. E cio’ e’ stato fatto in costanza della procedura arbitrale e addirittura mediante l’assunzione del ruolo di trustee. Pertanto, secondo gli Ermellini bene avrebbe fatto il COA a sanzionare detti comportamenti, violativi dei doveri di lealta’, probita’, decoro, correttezza ecc.
Pertanto, ha concluso con l’affermazione di principio secondo cui va sanzionato l’avvocato che abbia compiuto e consentito atti di occultamento del patrimonio in danno ai creditori. A cio’ aggiungerei, che talvolta sembra non ci sia limite alla indecenza. Insomma, per atti che hanno certamente anche una rilevanza in termini di responsabilita’ civile, si e’ ritenuto di dover contestare anche la sanzione del biasimo formale. Come se ognuno potesse esattamente fare il proprio comodo, con la pretesa di passare inosservato e rimanere del tutto impunito. Quindi, direi troppo benevola la sanzione della censura per l’avvocato che sottrae i beni ai creditori.
Approfondimento
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