Buoni pasto 2020: novità sulla tassazione

buoni pasto

I buoni pasto su carta che non superino il valore di 5,29 euro non saranno soggetti a tassazione. Ciò vale solo per il lavoratore che li ha ricevuti entro lo scorso anno o entro il 12 gennaio 2020. Nessuna imposta prevista anche nel caso in cui li abbia già spesi o debba ancora farlo. Soggetti ad imposta fiscale invece i buoni pasto erogati a partire dal 1° gennaio 2020. Nello specifico, saranno soggetti a tassazione in caso discrepanza tra l’importo facciale e la nuova soglia imponibile. La legge di Bilancio 2020 ha difatti disposto nuovi limiti fiscali che ammontano a 4 euro per i buoni pasto su carta. Diversa la soglia per i ticket elettronici che invece è aumentata a 8 euro.

Ticket deducibili al 100%

Cartacei o elettronici i ticket si confermano essere deducibili al 100% dal reddito di impresa. Benché ancora non vi siano ratifiche ufficiali in questo momento di passaggio si potrà far leva su un principio cardine.La deducibilità al 100% dovrebbe cioè valere per tutti i buoni pasto anche se gli stessi dovessero superare in termini di importo la più recente soglia di esenzione. Dal Telefisco 2020 giungono novità sulle soglie imponibili ai buoni pasto maturati a partire dal 1° gennaio 2020 senza alcun valore retroattivo. La legge 169/2019 ha ratificato un mutamento nei limiti fiscali imponibili portando quelli cartacei da 5,29 a 4 euro e quelli elettronici da 7 a 8 euro.

La tassazione

La tassazione dei ticket segue norme differenti a seconda che riguardi i lavoratori o le imprese. Per il dipendente il valore dei buoni pasto non costituisce ricavo e quindi non contribuisce ad aumentare il reddito per gli importi da 4 a 8 euro. La tassazione dei ticket scatta invece nel caso di esubero fra l’importo facciale e limiti imponibili. Nulla muta per il datore di lavoro per il quale è confermata la piena deducibilità dei buoni pasti al di là dell’importo di ciascuno di essi.

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