Il decreto Rilancio appena pubblicato in Gazzetta Ufficiale (dl n. 34, del 19.05..2020) contiene delle disposizioni in materia di Buoni postali. Nello specifico il riferimento è in particolare all’art. 34, intitolato “Disposizioni in materia di Buoni fruttiferi postali” (Bfp). Entriamo allora nel dettaglio dei Buoni fruttiferi postali, alcune novità introdotte dal decreto Rilancio.
Prima disposizione
Il 1° comma dell’art. 34 contiene certamente le novità più importanti. Esso disciplina in merito ai contratti relativi al servizio di collocamento dei Bfp del tipo dematerializzati. A partire dall’entrata in vigore del decreto Rilancio e fino al termine del periodo di emergenza dichiarato dal Cdm il 21.01.2020, possono stipularsi per telefono. Questa procedura si applicherà in deroga all’art. 2, comma 3 del D.P.R. 14/03/2001. Basterà solo un preventivo accertamento della persona che intende sottoscriverli, mediante una registrazione vocale della sua volontà. Questa infatti costituirà una sorta di “prova regina” dell’operazione. E sarà fatte con modalità tali che ne garantiscano “sicurezza, integrità e immodificabilità custodita dal proponente”. L’operatore che farà le veci di Poste dovrà prioritariamente passare al cliente le informazioni in materia di commercializzazione a distanza dei servizi finanziari. Comprese quelle relative all’esercizio del diritto di recesso.
Sul perché di tale disposizione
Una volta perfezionato il contratto di collocamento per il tramite telefonico, al domicilio del sottoscrittore giungerà una copia cartacea dello stesso. In esso saranno contenuti e riassunti tutti gli estremi del contratto, incluse le condizioni generali del servizio erogato. Tale copia sarà valida anche per l’eventuale diritto di recesso che il sottoscrittore volesse esercitare. I termini di decorrenza del recesso iniziano dalla data di ricezione della copia cartacea. Per l’esercizio di tutti gli altri diritti previsti per legge o dal contratto, il sottoscrittore potrà usare lo stesso strumento (il telefono) impiegato per l’acquisto. Tutte queste disposizione troveranno applicazione fino alla dichiarata cessazione del periodo di emergenza.
La finalità della norma è presto detta: garantire l’accesso all’acquisto di tali prodotti anche a chi non ha modo di accedere al canale telematico. O comunque manca di quel grado minimo che consenta loro di perfezionare la sottoscrizione senza incappare in errori.
Buoni fruttiferi postali, alcune novità introdotte dal decreto Rilancio
Non muta, considerata la sua compatibilità, l’applicazione del dl n. 206/205, che dispone in tema di compravendita a distanza di servizi finanziari. Sempre ai clienti dei ai Bfp trova applicazione l’art. 67-quaterdecies in merito al pagamento dei servizi finanziari offerti a distanza.
Terza disposizione
Il comma 3) dell’art. 34 dispone infine sull’esigibilità dei Bfp prescritti nel periodo di emergenza deliberato dal Cdm il 31 gennaio 2020. Per essi, si legge, è prevista la riscossione entro i due mesi successivi al termine dello stato di emergenza. Ovviamente ad avanzarne la relativa pretesa potrà esserne il sottoscrittore o gli aventi diritto.