Tutti coloro che percepiscono redditi di lavoro dipendente ed assimilato avevano diritto, entro un determinato limite di reddito, ad un credito Irpef sulla retribuzione, il cd. bonus Renzi. Questo ammontava a 80 euro mensili, se il reddito non superava 24.600 euro.
Detto bonus Renzi, però, è stato abolito dal 1° luglio 2020. Esso è stato sostituito dal cosiddetto nuovo bonus Irpef. Anch’esso è un trattamento integrativo sulla retribuzione. Si tratta, in realtà, di due nuovi strumenti, che ampliano la platea dei beneficiari ed aumentano anche l’importo del bonus. In particolare, la nuova normativa istituisce un trattamento integrativo dei redditi di lavoro dipendente e assimilato. Inoltre, il nuovo bonus Irpef ha un importo mensile ammontante a 100 euro.
Esso spetta a chi possiede un reddito complessivo di lavoro dipendente e assimilato sino a 28mila euro annui. Altro strumento, inoltre, introdotto dalla nuova legge è una nuova detrazione fiscale. Essa spetterà ai titolari di reddito di lavoro dipendente e assimilato d’importo superiore a 28mila euro. Detta detrazione, diminuisce gradualmente al crescere del reddito, sino ad azzerarsi al raggiungimento di un livello di reddito pari a 40mila euro.
A chi spetta il Bonus Irpef, ossia il trattamento integrativo della retribuzione
Come anticipato, i beneficiari sono coloro che hanno prodotto redditi di lavoro dipendente e assimilati. Ma quali sono questi redditi assimilati e di lavoro dipendente? Si tratta dei seguenti redditi:
1) i compensi percepiti, entro i limiti dei salari correnti maggiorati del 20%, dai lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro. Oppure: cooperative di servizi, cooperative agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e cooperative della piccola pesca.
2) Le indennità e i compensi percepiti a carico di terzi dai lavoratori dipendenti per incarichi svolti in relazione a tale qualità.
3) Le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale. Ciò, però, se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante.
4) le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione alle seguenti cariche. – funzione di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica; – collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili; – partecipazione a collegi e commissioni; – ad altri rapporti di collaborazione non qualificati come lavoro autonomo o subordinato.
5) le remunerazioni dei sacerdoti, nonché le congrue e i supplementi di congrua.
I punti dal 6) al 12)
6) I compensi per l’attività libero professionale intramuraria del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale. Oppure: del personale docente universitario e dei ricercatori che esplicano attività assistenziale presso le cliniche e gli istituti universitari. Oppure, il personale laureato medico ed odontoiatra di ruolo dell’area tecnico-scientifica e sociosanitaria, che svolge anche le funzioni assistenziali.
7) le indennità, i gettoni di presenza e gli altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni per l’esercizio di pubbliche funzioni. Il tutto, sempre che le prestazioni non siano rese da soggetti che esercitano un’arte o professione, e non siano state effettuate nell’esercizio di impresa commerciale. Nonché i compensi corrisposti ai membri delle commissioni tributarie e agli esperti del tribunale di sorveglianza. Ne restano esclusi i compensi che per legge devono essere riversati allo Stato.
8) Le indennità percepite dai membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo e le indennità, comunque denominate, percepite per le cariche elettive. Vi rientrano, altresì quelle per le funzioni costituzionali, nonché gli assegni vitalizi percepiti in dipendenza dalla cessazione delle suddette cariche elettive e funzioni. Infine, l’assegno del Presidente della Repubblica.
9) Le rendite vitalizie e quelle a tempo determinato, costituite a titolo oneroso, diverse da quelle aventi funzione previdenziale.
10) Le prestazioni pensionistiche complementari, comunque riconosciute.
11) Gli altri assegni periodici, alla cui produzione non concorrono attualmente né capitale né lavoro.
12) I compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative