Abbiamo già parlato altre volte di Bonus fiscali in materia edilizia.
Ad esempio, in questo articolo abbiamo esaminato alcune novità relative a Superbonus 110% e Bonus facciate.
Oggi invece, sempre in tema di Bonus fiscali, analizziamo come vada effettuato un pagamento tramite bonifico parlante, chi lo debba effettuare e le responsabilità dell’amministratore condominiale in caso di errori.
In materia è rilevante la sentenza n. 6.086/2.020 della Corte di Cassazione, che ha stabilito un importante principio.
Quanto indicato dai giudici di nomofilachia è infatti utile, per meglio comprendere cosa fare per aver diritto ai Bonus fiscali in materia edilizia e come debba comportarsi l’amministratore condominiale, in relazione al bonifico parlante, per non subire conseguenze legali.
Uno degli adempimenti rilevanti in materia di Bonus fiscali, è infatti l’utilizzo del cosiddetto bonifico parlante, ma di cosa si tratta? E quali responsabilità comporta?
Bonifico parlante e Bonus fiscali: la responsabilità dell’amministratore condominiale
Per avere diritto ai Bonus fiscali occorre effettuare il pagamento degli interventi edilizi con bonifico cosiddetto parlante. Si tratta di un bonifico che deve contenere alcune particolari indicazioni, a differenza di quello normalmente utilizzato. Sono infatti predisposti appositi moduli per la sua compilazione.
Più dettagliatamente, occorre inserire i seguenti dati.
Codice fiscale del beneficiario e partita iva della ditta. Qualora le spese per gli interventi vengano sostenute da più soggetti occorre indicare, per ciascuno, il nome, il cognome e il relativo codice fiscale. Per lavori comuni condominiali, nel modulo con cui si predispone il bonifico parlante sarà indispensabile inserire anche il codice fiscale dell’amministratore e del condominio stesso.
Causale specifica in base alla tipologia di spesa sostenuta, con indicazione della normativa di riferimento.
A tale riguardo, si farà riferimento all’art. 16-bis del DPR del 22 Dicembre 1.986, n. 917 nel caso di una ristrutturazione edilizia, ed alla Legge n. 296 del 27 dicembre 2.006 in caso di Ecobonus.
Dati della fattura
Un bonifico che omettesse uno o più di questi dati rischia di non poter consentire di usufruire dell’agevolazione fiscale, relativa ad uno o più Bonus edilizi.
Per gli interventi che riguardino un condominio, quest’ultimo affida il disbrigo delle pratiche, quanto meno quelle relative alle parti comuni, all’amministratore.
Ma anche sulle componenti private può esserci un mandato attribuito all’amministratore. Se, ad esempio, anche per queste si decide di rivolgersi ad un’unica ditta, affidando il disbrigo delle pratiche all’amministratore. Oppure il proprietario, o chi comunque sostiene le spese, potrebbe decidere di agire autonomamente.
Mandato di pagamento e ruolo dell’amministratore
Per la parte di sua competenza, quindi, gli obblighi in materia di bonifico parlante devono essere adempiuti dall’amministratore, che riceve, infatti, mandato di pagamento dal condominio.
Quasi sempre l’amministratore prevede, peraltro, una parcella a parte. Essa non è ricompresa nel suo ordinario compenso, per il disbrigo delle pratiche inerenti agli interventi in materia di Bonus fiscali.
Ne deriva una eventuale responsabilità, in caso di errori, che si riverberino sui condomini che, a causa di errori da parte dell’amministratore, non possano usufruire dei Bonus fiscali.
È quello che si verifica, ad esempio, proprio nel caso in cui l’amministratore ometta di effettuare il cosiddetto bonifico parlante, come quando il bonifico effettuato non possa considerarsi tale, per assenza di qualche dato, come sopra indicato.
In questo caso la Corte di Cassazione ha previsto, nella citata sentenza, una precisa responsabilità dell’amministratore, che dovrà quindi rifondere i condomini di quanto non possano aver usufruito, in termini di Bonus fiscali, per aver l’amministratore omesso il bonifico parlante.
Non compete infatti al condomino pagare direttamente la ditta contraente, cui sono stati affidati i lavori condominiali, o comunque quelli oggetto di incarico affidato all’amministratore.
Per i lavori, di cui debba occuparsi l’amministratore, il condomino deve limitarsi ad effettuare il pagamento della sua quota all’amministratore, anche con bonifico ordinario o corrispondendo la somma presso il suo ufficio, e dovrà invece essere l’amministratore ad osservare le prescrizioni legali, richieste per ottenere il Bonus su interventi condominiali, assumendosi la responsabilità di eventuali errori.
Compete invece al singolo proprietario, o soggetto che sostiene le spese, adempiere a quanto previsto dalla normativa fiscale per gli interventi riguardanti immobili privati, qualora non affidati, anche questi, alla comune gestione condominiale, come nel caso di lavori congiunti su parti comuni e parti private.
A cura di Gian Piero Turletti, autore di “Magic Box” e “PLT“