Aver ricevuto la notifica dell’invito a produrre documentazione fiscale nel periodo estivo non può identificare una causa di forza maggiore

Fisco

Aver ricevuto la notifica dell’invito a produrre documentazione fiscale nel periodo estivo non può identificare una causa di forza maggiore. Studiamo il caso.

La Cassazione, con l’Ordinanza n. 16757 del 14/06/2021, ha chiarito quali sono gli effetti a carico del contribuente, in caso di mancata risposta al questionario. Nella specie, la Commissione Tributaria Regionale aveva ritenuto preclusa l’utilizzabilità della documentazione non prodotta a seguito di richiesta dell’Ufficio. La contribuente aveva poi presentato istanza di accertamento con adesione, a cui erano seguiti sei incontri con l’Ufficio.

Ma la documentazione era stata prodotta solo in occasione dell’ultimo incontro, con ciò rendendo impossibile il controllo delle numerose fatture passive. Secondo la CTR, la produzione della documentazione avvenuta solo nel corso del contraddittorio ai fini dell’accertamento con adesione era irrilevante e non utilizzabile. La contribuente proponeva quindi ricorso in Cassazione. E censurava il fatto che l’Ufficio avesse notificato l’invito a produrre la documentazione ad agosto, quando la stessa contribuente era in vacanza. Senza peraltro poi rinotificarlo in seguito, violando così, a suo avviso, il principio di correttezza.

Table of Contents

La decisione

Secondo la Suprema Corte, le censure erano infondate. Evidenziano i giudici che i documenti non esibiti in risposta agli inviti dell’ufficio non possono essere presi in considerazione in sede amministrativa e contenziosa. L’inutilizzabilità non opera soltanto se il contribuente dimostri di non aver potuto adempiere alle richieste degli uffici per causa a lui non imputabile. La previsione per cui i documenti non possono essere presi in considerazione solo quando il rifiuto è intenzionale non rilevava peraltro nel caso in esame. Infatti, tale previsione trova applicazione ai soli casi di ispezione, con ciò intendendosi l’attività svolta dai verificatori in sede di accesso presso il contribuente.

Ma non si applica ai casi, come era anche quello di specie, in cui i documenti sono richiesti con l’invio di questionario. In tali casi, infatti, risulta irrilevante la questione se le modalità con cui si è realizzata la (mancata) produzione dei documenti siano intenzionali o meno. Afferma quindi la Cassazione che, ai fini della preclusione all’utilizzo, rileva il solo mero fatto, oggettivo, della mancata trasmissione della documentazione. Salvo che il contribuente fornisca la prova che il mancato invio sia dipeso da causa di forza maggiore. E aver ricevuto la notifica dell’invito a produrre documentazione fiscale nel periodo estivo non può identificare una causa di forza maggiore.

Osservazioni

L’invio, da parte dell’Amministrazione finanziaria, del questionario per fornire dati, notizie e chiarimenti, assolve alla funzione di assicurare un dialogo preventivo tra Fisco e contribuente. E questo per favorire la definizione delle reciproche posizioni, onde evitare, se non necessario, l’instaurazione del contenzioso giudiziario. Ne consegue che l’omessa o intempestiva risposta è legittimamente sanzionata con la preclusione amministrativa e processuale di allegazione dei dati non forniti in sede precontenziosa.

E non trova applicazione, pertanto, la previsione che consente alle parti nuove produzioni documentali nel corso del giudizio. Si tratta di una sanzione di inutilizzabilità, rispetto alla quale è prevista un’unica eccezione: la dimostrazione di non avervi adempiuto per causa non imputabile.