Attenzione alla consegna di questo documento quando si sottoscrive un buono postale perchè non è un semplice foglio e bisogna conservarlo gelosamente

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Continuano ad esserci liti tra risparmiatori e Poste Italiane sui buoni postali. I temi più caldi affrontati riguardano la prescrizione del diritto e il riconoscimento di un interesse più basso rispetto al dovuto. Quelli che molti non sanno è che bisogna fare attenzione alla consegna di questo documento quando si sottoscrive un buono postale, non è un semplice foglio, bisogna conservarlo gelosamente. Questo perché se ci sono problemi di prescrizione o di rimborso, si può agire tramite l’Arbitro Bancario Finanziario. In quest’articolo esamineremo a cosa fare attenzione e la documentazione da conservare in base alla decisione del Collegio di Roma n. 11045/2020  e la n. 6903/2021.

Attenzione alla consegna di questo documento quando si sottoscrive un buono postale, non è un semplice foglio, bisogna conservarlo gelosamente

Quando si decide di sottoscrivere un buono postale di qualsiasi tipologia, Poste Italiane richiede generalmente il documento di riconoscimento. Nello specifico sul sito di Poste Italiane sono comunicati solo i documenti per i buoni intestati ai minori.

Ma cosa deve consegnare la banca al richiedente il buono postale? Poste italiane rilascia al sottoscrittore del buono postale unitamente al titolo anche un foglio illustrativo analitico (FIA). Questo foglio è risultato determinante per il mancato  rimborso di un buono postale prescritto e il risarcimento del danno.

Decisioni dell’Arbitro Bancario Finanziario

Due decisioni dell’Arbitro Bancario Finanziario si sono espresse in merito.

La prima decisione del Collegio di Roma n. 11045/2020, ha affermato la possibilità per cliente di chiedere il risarcimento del danno subito, per mancata consegna del foglio illustrativo analitico, da parte di Poste Italiane.

La seconda decisione la n. 6903/2021 del Collegio di Roma, si rifà alla prima.

Inoltre, precisa che qualora non sia possibile provare che il sottoscrittore dei buoni fruttiferi postali, non abbia ricevuto il FIA all’atto della sottoscrizione, può rivalersi contro Poste Italiane. Solo nel caso in cui alla scadenza i buoni postali non sono rimborsabili perché prescritti. Quindi, il sottoscrittore ha il diritto di essere risarcito per il danno subito.

Inoltre, trattandosi di responsabilità extracontrattuale, il diritto al risarcimento danni in questo caso, si prescrive in cinque.