Attenzione al prestito sullo stipendio perchè con la cessione del quinto si rischia di pagare più del dovuto 

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La recente decisione dell’ABF (Arbitro Bancario Finanziario) del collegio di Milano, pone in luce il caso di un lavoratore che aveva contratto un finanziamento con la cessione del quinto sullo stipendio. Il caso in questione riguarda il conteggio errato del rimborso da parte dell’intermediario. Queste situazioni sono frequenti: bisogna fare molta attenzione al prestito sullo stipendio perchè con la cessione del quinto si rischia di pagare più del dovuto. Esaminiamo il caso per capire a cosa fare attenzione per non perdere grosse somme di denaro.

Attenzione al prestito sullo stipendio perchè con la cessione del quinto si rischia di pagare più del dovuto

Il caso riguarda un lavoratore che ha stipulato il 13 giugno 2019 un finanziamento con cessione del quinto dello stipendio. Il finanziamento è con decorrenza primo luglio 2019. Il lavoratore contesta il conteggio estintivo che l’intermediario gli ha comunicato il 14 agosto 2019. Presenta regolare reclamo il 15 novembre 2019 nel quale richiede il ricalcolo del conteggio di estinzione anticipata. Inoltre, nel reclamo si evidenzia che l’estinzione anticipata comprenderebbe anche oneri in eccesso. Nello specifico, si tratta di commissioni di intermediazione e spese di istruttoria.

Il lavoratore ottiene dall’intermediario una risposta negativa, confermando l’estinzione anticipata del conteggio in data 11 febbraio 2020. Il cliente reclama più volte rapportandosi alla sentenza della CGE del’11 settembre 2019 (procedimento C-383-18) in riferimento all’estinzione del conteggio anticipato.

La decisione del Collegio di Milano nella cessione del quinto

Il Collegio dopo un’attenta analisi e considerando anche la sentenza esposta, conclude che le doglianze del cliente non sono infondate. In riferimento al calcolo della restituzione delle somme di estinzione anticipata, il Collegio evidenzia il diritto del ricorrente a ricevere un nuovo conteggio estintivo.

Inoltre, tale conteggio deve includere i costi upfront, che devono essere calcolati in proporzione alla durata residua del finanziamento. Il metodo da utilizzare per il calcolo è quello della curva degli interessi. (Decisione n. 4754 del 23 febbraio 2021).

Quindi, accoglie il ricorso e obbliga l’intermediario a corrispondere la somma di 200 euro alla Banca d’Italia quale contributo per la procedura. Inoltre, l’intermediario deve versare alla parte ricorrente la somma di 20 euro quale rimborso della somma pagata per la presentazione del ricorso.