In Italia, negli ultimi anni, si fa sempre più ricorso alla donazione. A confermarlo l’ultimo rapporto Istat secondo cui si è registrato un aumento rispettivamente del 5% e del 10% delle donazioni immobiliari e mobiliari.
Sebbene la donazione rappresenti un gesto di generosità, non sono da sottovalutare i rischi che nel tempo potrebbero insorgere.
Il donatario, come vedremo, anche dopo che si è perfezionato il contratto, può rischiare di perdere quanto ricevuto in donazione in conseguenza di determinati eventi.
Tuttavia, prima di soffermarci sugli eventuali intoppi, ricordiamo cos’è la donazione.
La donazione
La donazione è quello strumento giuridico con cui una parte il cd. donante, per spirito di liberalità e gratuità, arricchisce un’altra parte il cd. donatario, attribuendole un diritto o assumendo verso la stessa un obbligo (art. 769 c.c.).
Può interessare tutti i tipi di beni, ad eccezione dei beni altrui e futuri e in alcuni casi anche dei diritti.
I vantaggi fiscali rendono la donazione di un immobile, in certi casi, soprattutto, per i parenti più stretti, più conveniente rispetto alla vendita.
Bisogna però fare molta attenzione ai beni ricevuti con la donazione. Con il tempo la donazione soprattutto per chi riceve un bene immobile può rivelarsi estremamente rischiosa.
Proprio per l’assenza di un corrispettivo, la donazione è sempre considerata dal nostro ordinamento come provvisoria in previsione della futura successione.
Attenzione ai beni ricevuti con la donazione i rischi sono dietro l’angolo
La donazione sebbene sia un contratto irrevocabile, in alcuni casi, può essere annullata oppure impugnata.
Anzitutto la donazione può essere revocata dal donante nel caso in cui questi cambi idea per ingratitudine di chi riceve i beni donati, oppure in caso di sopravvenienza di figli.
La prima ipotesi è piuttosto rara ed i motivi per revocare la donazione per ingratitudine devono essere particolarmente gravi.
Si pensi al donatario che si è reso colpevole, verso il donante, di un grave danno al suo patrimonio o di calunnia o di ingiuria grave.
La seconda ipotesi è, invece, più concreta e può avverarsi quando il donante scopre in un secondo momento di avere figli o discendenti.
Quindi anche dopo che la donazione si è perfezionata ed il donatario è diventato il proprietario del bene donato, la legge in queste due ipotesi, consente al donante di revocare la donazione.
Oltre alla revoca gli altri rischi riguardano l’impugnazione della donazione da parte degli eredi legittimi.
L’impugnazione
Se un erede legittimario ritiene di essere stato leso o privato della sua quota di eredità per effetto della donazione effettuata in vita dal defunto può esercitare l’azione di riduzione.
Con questa azione, detta di restituzione, può riacquistare la proprietà dei beni donati dal defunto, anche quando nel frattempo sono stati venduti ad altri soggetti.
Si pensi ad un immobile donato e nel frattempo venduto, anche i nuovi proprietari sono obbligati a restituire il bene, così come la banca che ha erogato il mutuo.
Questo rischio ha una durata moto lunga. Infatti, affinchè il donatario possa fare sogni tranquilli devono essere trascorsi 20 anni dalla donazione se il donante è in vita. Nel caso in cui il donante sia deceduto sono necessari 10 anni dal decesso.
Per proteggersi dagli eventuali rischi della donazione è possibile comunque ricorrere a polizze che proteggono il beneficiario della donazione, l’acquirente dell’immobile donato o la banca che ha erogato il mutuo.
Si consiglia sempre di non utilizzare mai la donazione in modo disinvolto ma di affidarsi sempre a professionisti esperti come notai.
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